lunedì, 26 ottobre 2026

L'omessa ritenuta d'acconto provoca una minore sanzione

Cassazione civile  sez. tributaria, sentenza 10.11.2010 n. 22855

 

Al contribuente, che aveva omesso di effettuare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti a lavoratori dipendenti, ed aveva omesso di versare l'importo delle trattenute non operate in tesoreria, sono state irrogate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14. La CTR ha ritenuto corretta l'applicazione congiunta delle due sanzioni, osservando che sì tratta di comportamenti distinti e distintamente sanzionati.
Col primo motivo di ricorso è denunciata "violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 52 e art. 112 c.p.c. ed omessa decisione su punto decisivo della controversia". Si assume che la CTR abbia omesso di pronunciare su un motivo di gravame formulato nell'atto di appello, col quale si sarebbe lamentata la violazione della L. n. 326 del 2003 "che all'art. comma 2 del citato art. 7 stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non espone i presupposti di fatto della questione che sottopone all'esame della Corte e non riproduce il tenore della doglianza che lamenta sia stata trascurata dal giudice d'appello.
Col secondo motivo è dedotta "violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14". Si insiste nella tesi, respinta dai giudici di merito, che le fattispecie previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 13 e 14 non possono concorrere, "perchè è del tutto teorica l'ipotesi del datore di lavoro che ometta di effettuare la trattenuta e provveda egualmente a versare in esattoria l'importo relativo". Riprendendo una tesi accolta da questa corte in una non recente sentenza (10568/1994), si assume che entrambe le previsioni legislative presupporrebbero il mancato versamento in esattoria, e sanzionerebbero in misura più grave il caso in cui fosse stata operata la trattenuta rispetto a quello in cui la trattenuta non fosse stata affatto operata, perchè in quest'ultimo caso resterebbe impregiudicata la pretesa erariale nei confronti del lavoratore.
Il motivo non è fondato....

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LaPrevidenza.it, 02/01/2011

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