mercoledì, 04 dicembre 2024

L'istituto dell'aspettativa nel comparto degli enti di ricerca. Le tipologie previste dal contratto e dalle norme di legge

Avvocato Maurizio Danza - Arbitro regionale per il pubblico impipego

 

Come è noto la aspettativa è una modificazione temporanea del rapporto di lavoro, che consiste nella sospensione della prestazione lavorativa per un periodo predeterminato, dovuta a specifiche situazioni che impediscono lo svolgimento della prestazione stessa. Anche la malattia è una delle possibili cause impeditive del rapporto, ma in tutti i contratti collettivi trova ora una separata regolamentazione. Per quanto concerne il comparto degli enti di ricerca, l’istituto è disciplinato attualmente dagli artt.12-15 del CCNL 1998/2001, da talune norme del CCNL 1994/97 nonchè da previsioni normative desumibili dalla legge ordinaria ( si pensi alla recente L. n. 183/2010 c.d. collegato lavoro). Quanto alla aspettativa per motivi di famiglia e di studio la disciplina è prevista nell’art. 11 CCNL 1994/97, che opera un sostanziale un rinvio all’aspettativa per motivi di famiglia disciplinata dagli artt. 69 e 70 del TU, approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle leggi speciali che a tali norme si richiamano (cfr. c.1). Quanto al diritto allo studio “il dipendente può essere collocato in aspettativa, ai sensi del comma 1, anche per motivi di studio. I periodi di aspettativa di cui ai co. 1 e 2 non si cumulano con le assenze per malattia o infortunio previste dagli artt. 12 e 13” ( c.3). L’art.12 del CCNL 1998/2001 regola poi l’aspettativa per motivi personali. La disposizione infatti prevede al c.1 che “al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi. I periodi di aspettativa non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali”. Nel successivo art.13 troviamo poi, la disciplina della aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio. A tal riguardo il co.1 stabilisce che “i dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa”. Altre forme di  aspettative sono desumibili dalle norme del comparto degli enti di ricerca. Così l’art.14 il c.1, menziona le aspettative per cariche pubbliche elettive, per volontariato e per mandato sindacale, operando un rinvio alle vigenti disposizioni; il c.2. prevede invece  una particolare forma di aspettativa sulla cui base “il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione”. Quest’ultimo può essere concesso per una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originato. Esso può essere revocato in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa (cfr.  c.3).  Il successivo art.15 del CCNL 1998/2001 introduce regole di dettaglio in materia di fruizione della aspettativa. Infatti secondo il comma 1 “il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo”, ad eccezione della “aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001”. Il comma 2 prevede in tali termini la ripresa del servizio: “L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per gli stessi motivi, può riprendere servizio di propria iniziativa. Il dipendente in aspettativa sindacale può comunque riprendere servizio di propria iniziativa”. Il comma 3 stabilisce poi l’eventuale risoluzione del rapporto:  “Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2”.

Peculiare forma di aspettativa è poi prevista dall’art.17 del CCNL 2006/2009 per” diversa attività lavorativa o per periodo di prova”. La disposizione prevede infatti che “al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell’ambito del 5% dell’organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianità per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova”. Tra le aspettative c.d. contrattuali vanno menzionate altresì, le aspettative sindacali previste dall’ art.5 CCNQ 7/8/1998 a favore dei dipendenti pubblici dirigenti sindacali delle organizzazioni sindacali rappresentative del pubblico impiego, previste già nell’art. 30 e 31 del DPR 171/1991. La attuale disciplina a riguardo, definita in maniera organica dalla contrattazione quadro, competente in materia, a seguito della c.d. “contrattualizzazione” del pubblico impiego, è rinvenibile oggi nel CCNQ 7/8/1998 e successive modifiche e nelle numerose note emanate dall’ARAN. Alle forme di aspettativa di natura contrattuale,vanno però aggiunte quelle previste dalle norme di legge, come è ben noto applicabili a tutti i dipendenti pubblici del comparto. A tal proposito l’aspettativa per attività professionali e imprenditoriali prevista dall’art. 18  L. 4 novembre 2010 n. 183 .Essa prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa senza assegni, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, di regola assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno. Il c. 1 dell’ art. 18 dispone: “I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato”.  Il c.2 prevede inoltre che “nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’ articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.  Infine il c 3. recita: “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni”....

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 17/06/2013

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