L'infruttuosa ricerca di un operatore telefonico giustifica il riconscimento del danno esistenziale
Corte d'Appello di Genova, Sezione I^ civile, Sentenza 281/2008
Con la citazione introduttiva del procedimento di primo grado, notificata il 14 novembre 2002, l'avv. A. conveniva in giudizio la Spa X., ponendo: che, venuto a morte il 3 marzo 2002 il di lui padre avv. B., titolare dell'utenza telefonica xxx utilizzata per l'attività professionale in K., egli, esercente la professione legale nello stesso studio, aveva chiesto (dapprima verbalmente e poi con telefax in data 15 maggio 2002) di subentrare nell'utenza suindicata, trasmettendo tutta la documentazione a tal fine richiesta; che egli aveva altresì richiesto che uno degli apparecchi facenti capo al centralino dello studio, inutilizzato, venisse ritirato, e venisse applicata la conseguente riduzione sul canone di noleggio; che non solo non era stata effettuata la voltura, ma era stata inviata da X. nei confronti del defunto una bolletta per euro 225,00; che solo nel settembre 2002 egli era riuscito a prendere contatto con un funzionario di X. al quale aveva reiterato la richiesta di voltura, ottenendo il 13 settembre 2002 assicurazione verbale di sollecita definizione della pratica; che ciò nonostante ancora nell'ottobre 2002 la X. aveva richiesto al defunto il pagamento delle fatture non pagate e aveva emesso nuova fattura nei suoi confronti per euro 183,50, con comminatoria di disattivazione della linea; che, avendo X. dichiarato che le fatture erroneamente intestate a B. dovevano intendersi riferite a A., questi aveva provveduto al pagamento il 6 novembre 2002; che tuttavia nello steso giorno la linea era stata disattivata, per essere poco dopo ripristinata e nella serata nuovamente disattivata, con la giustificazione che il ripristino avrebbe potuto aver luogo solo dopo il decorso di 48 ore...
LaPrevidenza.it, 09/10/2008