Cgce, 15.4.2010 C-542/08
«Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Indennità speciale di anzianità di servizio dei professori universitari prevista da una normativa nazionale la cui incompatibilità con il diritto comunitario è stata constatata con sentenza della Corte – Termine di prescrizione – Principi di equivalenza e di effettività»
«Un professore universitario [...], il quale possa far valere un’anzianità di servizio di quindici anni maturata con tale incarico nell’ambito delle università austriache e che abbia beneficiato per quattro anni dell’indennità di anzianità di servizio prevista dall’art. 50, n. 4, ha diritto, dalla data in cui entrambe le suddette condizioni sono soddisfatte, ad un’indennità speciale di anzianità di servizio da computarsi nel calcolo della pensione di quiescenza, il cui importo corrisponde a quello dell’indennità di anzianità di servizio prevista dall’art. 50, n. 4».
Dalla decisione di rinvio risulta che il ricorrente nella causa principale, un cittadino tedesco, dal 1° gennaio 1975 al 28 febbraio 1987 ha ricoperto la carica di professore universitario presso l’università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno (Germania). Con effetto dal 1° marzo 1987, egli è stato nominato professore universitario ordinario presso l’università di Vienna (Austria). Grazie a tale nomina il ricorrente nella causa principale ha altresì acquisito la cittadinanza austriaca. Dal momento che i periodi di servizio che il ricorrente nella causa principale aveva maturato presso l’università di Francoforte sul Meno non erano stati presi in considerazione per la concessione dell’indennità speciale di anzianità di cui all’art. 50 bis, n. 1, del GehG, l’interessato non ha percepito tale indennità. Dopo che, tenendo conto della sentenza 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler (Racc. pag. I‑10239), il legislatore austriaco ha modificato il GehG con la legge pubblicata sul BGBl. I, 130/2003, con lettera del 2 marzo 2004 inviata all’università di Vienna il ricorrente nella causa principale ha chiesto l’adeguamento della propria indennità speciale di anzianità in modo da tener conto del periodo in cui egli aveva svolto il proprio servizio presso l’università di Francoforte sul Meno. L’art. 1 della decisione emessa in esito a tale ricorso amministrativo prevedeva che, tenendo conto del predetto periodo, il ricorrente nella causa principale avesse diritto all’indennità speciale di anzianità per il periodo successivo al 1° gennaio 1994. Tuttavia, l’art. 2 di tale decisione statuiva che, relativamente alla retribuzione, l’adeguamento di detta indennità in conformità all’art. 1 producesse effetto a partire dal 1° ottobre 2000.
LaPrevidenza.it, 26/04/2010
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