Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24199
In tema di indennità sostitutiva di reintegra, ed in particolare danno ulteriore al lavoratore, Lavoro, 24199.09, tratta la questione se se il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa del ritardo del datore nel pagamento dell'indennità sostitutiva debba essere pari alle retribuzioni mensili non percepite nel periodo intercorso fra l'esercizio della facoltà d'opzione ed il pagamento dell'indennità, oppure debba essere considerato come un danno da ritardato adempimento di un comune credito di lavoro e perciò debba essere liquidato ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. Civ. La pronuncia afferma che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, nel caso di scelta, da parte del lavoratore illegittimamente licenziato, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ai sensi dell'art. 18, quinto comma, cit., fino all'effettivo pagamento dell'indennità il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali....
LaPrevidenza.it, 05/02/2010
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