mercoledì, 04 dicembre 2024

L’esame congiunto sindacale nella gestione del soprannumero dopo le riduzioni della legge 135 del 2012

Avv. Maurizio Danza

 

Appare di tutta evidenza come anche il decreto legge n 101 del 31 agosto 2013 era intervenuto su talune materie direttamente o indirettamente riguardanti il pubblico impiego. In particolare per quanto concerne la gestione del personale in soprannumero, il d.l.n.101/2013 aveva previsto rilevanti modifiche all’art.2 co.11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95( c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo espressamente che "Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto.

Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni ,avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita' . A ben vedere dalla analisi del comma 5 richiamato appare evidente che “le finalità del previo esame congiunto” ora previsto dalla legge n.125/2013  di conversione del d.l.n.101/2013, sono quelle della ricollocazione  totale, o parziale del personale in situazione di soprannumero prioritariamente nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione. Ciò detto giova far osservare come, in sede di conversione operata con la L.125 del 30 ottobre 2013 il legislatore ha reintrodotto nell’art.2 del d.l.101/2013 ( disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di persona in riferimento alla detta materia), il “previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali” “per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1”.

Tale scelta di particolare importanza nell’ottica del maggiore coinvolgimento sindacale nella gestione del personale della pubblica amministrazione italiana, appare del tutto innovativa rispetto al tema delle “eccedenze di personale e mobilità collettiva” disciplinato nel richiamato art.33 del D.lgs.n.165/2001( peraltro già modificato dalla legge n.183 del 12 novembre 201- c.d. legge di stabilità per il 2011) ,che aveva relegato la partecipazione sindacale alla sola informativa preventiva secondo le chiare lettere dell’attuale comma 4 della disposizione.

Maurizio Danza

(Maurizio Danza)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 07/11/2013

GIANNANTONIO BARBIERI
mini sito

Via De' Griffoni 15, 40123, Bologna (BO)

Telefono:

051220914

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto sanitario, Responsabilità medica e sanitaria. Diritto previdenziale

ALESSANDRO BAVA
mini sito

Via Alla Porta Degli Archi 10/17, 16121, (GE)

Telefono:

0108686258

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

tributario, giudizi responsabilità Corte dei conti, giudizi presso Cedu