martedì, 13 ottobre 2026

L'elevazione dell'eta' pensionabile puo' risolversi in una parita' a perdere 

Articolo del Prof. Mario Meucci

 

Si assiste da tempo – specie dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 novembre 2008 (causa C-46/07) - ad una richiesta di allineamento (al rialzo) dell’età pensionabile della donna a quella dell’uomo (65 anni) giustificandola dietro esigenze antidiscriminatorie, quindi paritarie fra i sessi. La sentenza sulla quale ci intratterremo in prosieguo al punto 4) non ha – a nostro avviso – pienamente compreso l’odierno ordinamento previdenziale del nostro Paese ed i media non specializzati alimentano da tempo la confusione fra l’opinione pubblica.

Conviene allora fare innanzitutto chiarezza al riguardo.

L’ordinamento previdenziale pubblico e privato – per effetto della riforma Dini di cui alla l. n. 335/1995 – è indifferenziato fra i sessi ed alla donna, del tutto libera di lavorare oltre i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (40 anni di contribuzione) e fino alla stessa età pensionabile dell’uomo (65 anni), viene consentito di recedere anticipatamente dal lavoro a 60 anni su base volontaria. Ciò si traduce in una agevolazione negata all’altro sesso. Quindi il recesso ai 60 anni per la donna non è una imposizione dell’ordinamento ma una scelta della donna, facoltizzata ex lege a proseguire nel lavoro fino alla stessa età di pensionamento dell’uomo, allo stato fissata nei 65 anni.

Per rendersene conto basta leggere l’art. 30 (Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali) del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), il quale specificamente prevede che «le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare per la prosecuzione della prestazione di lavoro fino al raggiungimento degli stessi limiti di età previsti per gli uomini dalle disposizioni vigenti, di legge, regolamentari o contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia».

 

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 02/03/2009

Milano Finanza Osservatorio Partner
SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera

SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato