Cassazione civile sez. lav. 24 maggio 2011 n. 11358
Con sentenza depositata il 14 dicembre 2006, la Corte di appello di Milano rigettava, dopo averle riunite, le impugnazioni della società Poste Italiane avverso le distinte decisioni di primo grado, che accogliendo, nei separati procedimenti instaurati dagli odierni intimati, le domande avanzate da ciascuno di essi, avevano dichiarato la nullità della clausola del termine apposta ai contratti di lavoro come rispettivamente stipulati e condannato la società a riammettere in servizio i lavoratori e a corrispondere loro le retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora.
La Corte di merito, esclusa l'eccezione, riproposta dalla società, di risoluzione dei contratti di lavoro per mutuo consenso, evidenziava quanto ai contratti concernenti P.D. e P. B. che essi erano stati stipulati per l'una il 13 luglio 1998 e l'altra il 25 giugno 1998, cioè dopo la scadenza, da ultimo prorogata al 30 aprile 1998 con accordi sindacali, per l'esercizio da parte della società della facoltà di far ricorso alle assunzioni di lavoro a tempo per le esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale e di rimodulazione degli assetti occupazionali; quanto ai contratti riguardanti S.S. e B.N. e conclusi per entrambi il 20 giugno 2003 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 che non erano state dimostrate le esigenze di sostituzione temporanea del personale assente...
LaPrevidenza.it, 15/06/2011
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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