martedì, 13 ottobre 2026

L’assegno di mantenimento non conosce limiti anagrafici

Corte di Cassazione Sez. Prima Civ., Sentenza 4.2.2011, n. 2747 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi

 

Nella competizione al benessere una coppia si è affrontata a colpi d’istanze presso i vari Tribunali, approdando infine in Cassazione.

Si tratta di ex nobili e aristocratici residenti in  Roma,  convolati a nozze nel 1973 e separati nel gennaio 2002 quando lei era sulla soglia degli 80 anni e lui ultraottuagenario.

In primo grado, nel 2004, non era stato emesso nessun provvedimento inerente al mantenimento  alla ex perchè «godeva di un reddito elevato che le consentiva di fruire di un tenore di vita agiato, anche se non corrispondente a quello elevatissimo condotto durante la convivenza matrimoniale». Ricorrendo in Corte d’Appello di Roma, nel 2006,  i Giudici avevano sancito la corresponsione, da parte dell’ex marito, di un assegno mensile di 5000 euro più gli arretrati non versati.

Questi, non ritenendo equa le disposizioni impartite dalla Corte d’Appello, si rivolge alla Cassazione adducendo come motivazione che i giudici non hanno valutato con dovizia il suo attuale stato: «oggi ottantenne e quasi cieco, con un patrimonio composto in parte da immobili pregiati ma non redditizi per i quali nulla può corrispondere all’ex coniuge, che durante il matrimonio si è sempre mantenuta da sola per la sua attività di imprenditrice».

Dalla disparità economica evidente gli Ermellini hanno confermato,  sentenza n. 2747 del 4 febbraio 2011, la statuizione dell’assegno di mantenimento perchè «potendosi desumere che ciascuna delle parti per l’età da loro raggiunta, comunque vicina o superiore agli ottanta anni, non svolga più attività lavorativa, fruendo invece ciascuno del ricavato dello sfruttamento del rispettivo patrimonio, con un raffronto che evidenzia l’assoluta inferiorità di quello mobiliare e immobiliare della donna rispetto» a quello dell’ex marito.

Il giudice, ritenuto il diritto all'assegno di mantenimento-  nella sua natura assistenziale e integrativa- , al fine di valutare la congruità dello stesso - analizzando la situazione patrimoniale- e, benché non sia diversa da quella antecedente la fine del matrimonio, stabilisce che l’assegno costituisce l’adeguamento necessario ad avvicinare la situazione dei coniugi alla precedente parità.

 Infatti  è tenuto a:

1.   prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi hanno vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del coniuge istante;

2.   accertare le disponibilità economiche del coniuge a carico del quale va posto l'assegno, dando adeguata motivazione del proprio apprezzamento (cfr. Cass. 30 luglio 1997, n. 7127).

D.ssa Mariagabriella Corbi

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LaPrevidenza.it, 08/03/2011

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