L’abitazione coniugale è usufruibile dai figli sino all’autonomia economica
Sentenza 15 ottobre 2009 - 22 marzo 2010, n. 6861 - d.ssa Mariagabriella Corbi
L’ex moglie, che vive con i figli maggiorenni e non autosufficienti, non perde il diritto all’affido della casa coniugale benché la stessa sia di proprietà esclusiva dell’ex coniuge anche nell’ipotesi che i figli risiedano solo saltuariamente nella dimora di famiglia e vivano per lo più altrove per motivi di studio o perché alla ricerca di un lavoro. Così ha sentenziato la Cassazione respingendo il ricorso di un marito separato che voleva rientrare in possesso della casa coniugale, di cui ne era proprietario al cento per cento, motivando che ormai il figlio maggiorenne non viveva più con la madre ma solo saltuariamente. “La presenza del figlio soltanto saltuaria per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro – spiegano gli Ermellini con sentenza 6861 – anche per non brevi periodi, non può far venire meno di per sé il requisito dell’abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, ove il figlio ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano”. Anzi i Supremi Giudici aggiungono che il trasferimento del figlio in un altro Comune, come testimoniato dai registri anagrafici “potrebbe essere collegato a una ricerca di lavoro, magari provvisoria”. Quindi la casa coniugale, intestata al solo marito, nel caso in cui i figli ci vivano solo per brevi periodi rimane comunque alla ex. L'assegnazione della casa familiare, anche se tradotta in termini economici, particolarmente valorizzati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 7 (come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 11), è abbinata all’affidamento dei minori. Infatti proprio nell’interesse di questa a poter rimanere nell'habitat domestico in cui e' cresciuta, e non deve quindi essere trattata come se fosse una componente dell'assegno previsto dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, per far fronte alle necessità economiche del coniuge meno abbiente, alle quali e' destinato unicamente il predetto assegno. Quindi, anche se l'immobile sia in comunione dei beni, l’assegnazione del beneficio resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: nel caso contrario infatti, è discutibile in materia di costituzionalità legittima del provvedimento, che, non potendo automaticamente essere modificato a seguito del raggiungimento della maggiore eta' e dell'indipendenza economica da parte dei figli, diverrebbe in un vero e proprio esproprio e quindi violazione del diritto di proprietà (una sorta di usufrutto), per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del comproprietario (Cass. 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643). In passato, la maggior parte della giurisprudenza non prendeva in considerazione, dopo la separazione personale, il diritto di abitazione della casa familiare da parte del coniuge non proprietario e non titolare di alcun rapporto di locazione, sul rilievo che, in assenza di una specifica disposizione di legge che autorizzasse il giudice ad un tale tipo di intervento, il coniuge proprietario e quindi, gestore del diritto reale o personale non poteva essere privato del godimento del bene di sua proprietà (v. Cass. civ., Sez. Un., n. 11096/02). Infatti, il testo originario dell’art. 155 c.c. non prevedeva, tra i provvedimenti da adottare a tutela del coniuge e della prole, l’assegnazione della casa familiare. In occasione della riforma del diritto di famiglia, il legislatore decise di modificare, in tema di separazione personale, al quarto comma dell’art. 155 c.c., il principio secondo il quale “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”. Alla luce di quanto sopra la Cassazione nel respingere il ricorso ha ribadito che «la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro anche per brevi periodi, non può fare venire meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio vi ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano».
Dott.ssa Mariagabriella CORBI
LaPrevidenza.it, 20/06/2010