venerdì, 06 novembre 2026

Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudice

Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 27.07.2005 n° 15661

 

L’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.
Lo hanno affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 15661 del 27 luglio 2005, precisando che l'attore, di fronte all'eccezione di prescrizione, non può considerarsi titolare di alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio ma semplicemente è in grado di contrapporre all'eccipiente un fatto dotato di efficacia interruttiva.
L'interesse a giovarsi di questo atto è compreso nell'interesse sottostante il diritto azionato, nè certo potrebbe sottostare ad una distinta azione costitutiva. Il legislatore collega immediatamente l'effetto interruttivo ai fatti previsti dagli artt. 2943 e 2944 cod.civ. onde l'eccezione non amplia i termini della controversia ma concorre a realizzare l'ordinamento giuridico nell'orbita della domanda, su cui il giudice deve pronunciarsi tota re perspecta, ossia prendendo in considerazione d'ufficio gli atti interruttivi.
(Si ringrazia Altalex)
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LaPrevidenza.it, 17/10/2005

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