mercoledì, 29 novembre 2023

Infortunio sul lavoro: spetta al datore di lavoro dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno

Cassazione, sez. lavoro, Sentenza 31 luglio 2012,  n. 13701

 

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
1- Con l'unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 92, 382 e 389, D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, sostenendo che la Corte territoriale, una volta accertato che il lavoratore si era infortunato servendosi di una mola di proprietà dell' O., in assenza della dimostrazione, che grava sul datore di lavoro, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avrebbe dovuto accogliere l'azione di regresso in quanto l'incidente si era verificato durante l'attività lavorativa e non vi era prova di una condotta abnorme del lavoratore. Spettava, dunque, al datore di lavoro dimostrare di aver predisposto le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, ed in particolare di avere predisposto tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire che le schegge della macchina smerigliatrice potessero attingere il viso del lavoratore, e non all'Istituto provare che la ditta non aveva ottemperato all'obbligo di fornire gli occhiali protettivi ai lavoratori addetti alla stessa macchina.
2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 435 e 154 c.p.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di perentorietà del termine per la notifica dell'atto di appello e in tema di rispetto del termine ordinatorio in caso di mancanza di proroga del termine stesso, censurando la statuizione con la quale la Corte di merito ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'appello per l'intempestività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell'art. 2940 c.c., anche in relazione all'art. 1310 c.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di irripetibilità del pagamento del debito prescritto, lamentando l'erroneità della statuizione con la quale è stata rigettata l'eccezione secondo cui l'Inail, liquidando la prestazione nel maggio 1993, aveva provveduto al pagamento di un debito prescritto e non poteva quindi esercitare azioni di rivalsa o di regresso in relazione al pagamento di tale debito.
4.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia vizio di motivazione, nonchè violazione dell'art. 2735 c.c., dell'art. 116 c.p.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di confessione stragiudiziale e di valutazione delle prove, richiamando in sostanza quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al mancato raggiungimento della prova della sussistenza dell'infortunio ed al luogo in cui esso si sarebbe verificato.
5.- Esaminando nell'ordine logico le questioni proposte dalle parti, è preliminare l'esame dei motivi del ricorso incidentale.
6.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Questa Corte ha già precisato che nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (Cass. n. 26489/2010).
Nella specie, è in discussione solo il rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 435 c.p.c., comma 2, sicchè la Corte di merito ha correttamente respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellato.
7.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale non può trovare accoglimento. La Corte di merito ha respinto l'eccezione di irripetibilità delle somme corrisposte dall'Inail all'assicurato (formulata dall'appellato sul rilievo che l'Istituto avrebbe provveduto al pagamento di un debito prescritto) osservando, in sostanza, che l'appellato non era legittimato a sollevare, nei confronti dell'Istituto assicuratore, eccezioni che attenevano all'esistenza dei presupposti della corresponsione delle prestazioni previste in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trattandosi di eccezioni che riguardavano, in realtà, il contenuto pubblicistico di un rapporto (quello intercorrente tra assicurato e Istituto assicuratore) al quale era estraneo il soggetto responsabile del danno.
Il ricorrente incidentale ha censurato tale affermazione sostenendo che l'Istituto non avrebbe potuto esercitare l'azione di regresso, a ciò ostando la norma espressa dall'art. 2940 c.c. - anche in relazione al disposto di cui all'art. 1310 c.c. - quale regola di valenza generale, che opererebbe in tutti i casi di pagamento di un debito prescritto, ed affermando che dovrebbe ritenersi "ovvio che, avendovi interesse, sussiste la legittimazione dell' O. alla proposizione dell'eccezione de qua".
8.- Tali censure non possono trovare ingresso in questa sede, atteso che la decisione della Corte territoriale ha fatto applicazione del principio più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 6797/2003, Cass. n. 3667/96), secondo cui il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all'Inail, che abbia corrisposto la rendita all'assicurato, l'inesistenza dei presupposti di fatto di tale erogazione o l'insussistenza degli estremi di indennizzabilità del sinistro, attenendo tali eccezioni al contenuto, di rilievo pubblicistico, del rapporto assicurativo, cui è estraneo il soggetto responsabile dell'evento dannoso. Il controricorrente non ha specificamente contestato l'esistenza dei presupposti in forza dei quali risulta astrattamente applicabile il principio al quale si è richiamata la sentenza impugnata, sicchè le sue affermazioni in ordine all'esistenza di un principio di generale irripetibilità delle somme che costituiscono oggetto del pagamento di un debito prescritto ed alla legittimazione a proporre la relativa eccezione non sono in alcun modo idonee a scalfire le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello a fondamento della statuizione resa sul punto e, così, ad investire validamente la ratto deciderteli della sentenza impugnata.
9.- Sono, infine, inammissibili le censure formulate con il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale vengono proposte questioni, come quella relativa all'esatta individuazione del luogo dell'incidente, che non risultano trattate nella decisione sottoposta a gravame, non avendo, peraltro, il controricorrente indicat chiaramente se e in quale modo tali questioni siano state sottoposte all'esame del giudice d'appello....

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LaPrevidenza.it, 14/08/2012

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