mercoledì, 14 ottobre 2026

In tema di separazione coniugale la conservazione della residenza italiana di uno dei due coniugi ne determina la giurisdizione

Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15.6.2010 n. 15328

 

che con ricorso del 25 settembre 2009 C.D. ha chiesto al tribunale di Verbania la separazione personale dal marito T.A.M., con il quale ha contratto matrimonio il (OMISSIS) e dal quale ha avuto una figlia, di nome A.L., nata a (OMISSIS);
che, costituendosi in giudizio, il marito, tra l'altro, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 2201/2003, in quanto i coniugi avrebbero avuto la loro residenza abituale in Francia fino al (OMISSIS), mentre la C. avrebbe stabilito da tale data la residenza abituale in Italia, per un periodo inferiore ai sei mesi anteriori alla proposizione del ricorso per separazione ((OMISSIS));
che il T. ha chiesto, con regolamento di giurisdizione, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice francese sulla domanda della C., indicando a sostegno della propria affermazione secondo la quale i coniugi avrebbero avuto la residenza abituale in Francia fino al (OMISSIS); a) la numerosa posta ricevuta dalla moglie presso la casa coniugale di (OMISSIS); b) Le certificazioni mediche di un pediatra di (OMISSIS) che avrebbe seguito la figlia minore; c) il verbale di accesso di un ufficiale giudiziario francese presso la casa coniugale, in data (OMISSIS), dal quale risulterebbe la permanenza di effetti personali di uso quotidiano della moglie e della figlia; d) l'attività lavorativa svolta dalla C. in Francia;
che la C., con controricorso, ha contestato le del marito sostenendo che i coniugi non avrebbero mai avuto una residenza abituale comune in Francia, ma che, anche dopo il matrimonio, ciascuno avrebbe conservato la propria residenza abituale, rispettivamente, in Italia e in Francia, come sarebbe dimostrato dalle seguenti circostanze: a) la moglie è insegnate di ruolo presso il liceo scientifico statale (OMISSIS) - dal (OMISSIS); b) nella partecipazione di nozze, successiva alla celebrazione del matrimonio, sono indicate le due residenze francese e italiane, dei coniugi; c) numerosa corrispondenza è stata indirizzata ai coniugi presso la residenza di (OMISSIS); d) la gravidanza è stata seguita in Italia da medici italiani essendo la C. iscritta da sempre al servizio sanitario nazionale; e) il marito si è recato insieme alla moglie da un legale italiano nel (OMISSIS) per discutere di un'ipotesi di separazione consensuale; f) nel rendere la dichiarazione congiunta di nascita presso l'ospedale di (OMISSIS) i genitori hanno indicato le residenze separate;

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LaPrevidenza.it, 05/07/2010

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