Cassazione, Sez. III^ civile, Sentenza 14.2.2008 n. 3520
In premessa, va osservato come sia effettivamente principio di diritto consolidato quello secondo cui la consulenza tecnica non e' rimessa alla disponibilita' delle parti ma al potere discrezionale del giudice: essendo utilizzabile per la soluzione di questioni relative a fatti accertabili mediante il ricorso a cognizioni di ordine tecnico (art. 61 c.p.c), non e' compresa tra i mezzi di prova la cui ammissione e' subordinata alla richiesta della parte (ex multis, Cass. n. 1620 del 1989). Erra, pertanto, il giudice di appello nel rilevare il mancato espletamento della c.t.u. in primo grado, nel predicarne la indispensabilita' e nel non provvedere, poi, autonomamente a disporla, come pur consentitogli dalla natura del mezzo di prova in parola, secondo quanto piu' volte affermato da questa stessa Corte di legittimita' (Cass. n. 12416 del 1995) giusta il principio di diritto, che deve in questa sede essere ribadito, secondo cui il giudice di appello e' libero di disporre una consulenza tecnica di ufficio, poiche' essa, non rientrando nella categoria dei "mezzi di prova", non e' soggetta ai limiti di ammissibilita' per essi previsti dall'art. 345 c.p.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui, va aggiunto, tale mezzo di prova non sia stato disposto in primo grado.
LaPrevidenza.it, 10/03/2008
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...