Inps, Messaggio 20.7.2009 n. 16380
L'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione di tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
In applicazione dell'anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2008, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2009, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2008, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.
Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2008.
LaPrevidenza.it, 18/08/2009
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Avvocato
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