giovedì, 19 giugno 2025

In gazzetta la legge di modifica del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario

Legge 23.6.2017 n. 103 (GU n.154 del 4.7.2017)

 

LEGGE 23 giugno 2017, n. 103


Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e  all'ordinamento penitenziario. (17G00116)

(GU n.154 del 4-7-2017)

 Vigente al: 3-8-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno  approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:  

Art. 1

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale e' inserito il  seguente:  «Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il  giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona  offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine  massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo  grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il  risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o  pericolose del reato. Il risarcimento del danno puo' essere  riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli  articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e  non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la  congruita' della somma offerta a tale titolo.  Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non  addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'  chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non  superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma  rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il  giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo  e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e  comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo  specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il  corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240,  secondo comma.  Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma,  all'esito positivo delle condotte riparatorie».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale,  introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla  data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara  l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state  compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del  dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del  giudizio di legittimita', successiva alla data di entrata in vigore  della presente legge, puo' chiedere la fissazione di un termine, non  superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e  all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o  pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice  penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato,  qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non  addebitabile, nel termine di sessanta giorni, puo' chiedere al  giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei  mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto  dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la  richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva  udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma  3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione  resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice  penale.

5. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole:  «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a  dodici anni».

6. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da uno  a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite  dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con  la multa da euro 927 a euro 1.500»;  b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da tre  a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite  dalle seguenti: «La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni  e della multa da euro 927 a euro 2.000»;  c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli  articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu' delle circostanze  aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute  equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena  si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento  conseguente alle predette circostanze aggravanti».

7. All'articolo 625, primo comma, alinea, del codice penale, le  parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della  reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032»  sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto  dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa  da euro 927 a euro 1.500».

8. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) al primo comma, le parole: «e' punito con la reclusione da tre  a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite  dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni  e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;  b) al terzo comma, le parole: «La pena e' della reclusione da  quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a  euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena e' della  reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro  3.098»;  c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:  «Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma  del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con  altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della  reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro  3.098».

9. All'articolo 629, secondo comma, del codice penale, le parole:  «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a  venti anni».

10. All'articolo 158 del codice penale e' aggiunto, in fine, il  seguente comma:  «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di  procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine  della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di eta' della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata  esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di  prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato».

11. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti  modificazioni:

a) al primo comma:  1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:  «1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento  con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in  cui l'autorita' competente la accoglie;  2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al  giorno in cui viene decisa la questione»;  2) dopo il numero 3-bis) e' aggiunto il seguente:  «3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento  che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorita'  richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi  sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;

b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:  «Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei seguenti  casi:  1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura  penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna  di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla  pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado  successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno  e sei mesi;  2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura  penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna  di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla  pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo  comunque non superiore a un anno e sei mesi.  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai  fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che  la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha  annullato la sentenza di condanna nella parte relativa  all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita'  ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di  procedura penale.  Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si  verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i  termini sono prolungati per il periodo corrispondente»;

c) il secondo comma e' abrogato.

12. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le  parole: «davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o  alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero,».

13. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale e'  sostituito dal seguente:  «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che  hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto  limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». 

14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le  parole: «della meta'» sono inserite le seguenti: «per i reati di cui  agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis,  limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis,  nonche'».

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai  fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente  legge.

16. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti  legislativi per la modifica della disciplina del regime di  procedibilita' per taluni reati e delle misure di sicurezza personali  e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i  seguenti principi e criteri direttivi:  a) prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la  persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,  congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il  delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per i reati  contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso  la procedibilita' d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti  condizioni:

1) la persona offesa sia incapace per eta' o per infermita';
2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero  le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;
3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla  persona offesa sia di rilevante gravita';  b) prevedere che, per i reati perseguibili a querela ai sensi  della lettera a), commessi prima della data di entrata in vigore  delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a),  il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se  la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto  costituente reato; prevedere che, se e' pendente il procedimento, il  pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato  della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine  decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata;  c) revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali  ai fini della espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure  di sicurezza personali per fatti non preveduti come reato dalla legge  del tempo in cui furono commessi; rivisitazione, con riferimento ai  soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio binario»,  prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza  personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della  liberta' personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407,  comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e prevedendo  comunque la durata massima delle misure di sicurezza personali,  l'accertamento periodico della persistenza della pericolosita'  sociale e la revoca delle misure di sicurezza personali quando la  pericolosita' sia venuta meno; revisione del modello definitorio  dell'infermita', mediante la previsione di clausole in grado di  attribuire rilevanza, in conformita' a consolidate posizioni  scientifiche, ai disturbi della personalita'; previsione, nei casi di  non imputabilita' al momento del fatto, di misure terapeutiche e di  controllo, determinate nel massimo e da applicare tenendo conto della  necessita' della cura, e prevedendo l'accertamento periodico della  persistenza della pericolosita' sociale e della necessita' della cura  e la revoca delle misure quando la necessita' della cura o la  pericolosita' sociale siano venute meno; previsione, in caso di  capacita' diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e  previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento  delle condizioni che hanno diminuito la capacita' dell'agente, anche  mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e  l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di  prevenzione a tutela della collettivita';  d) tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali  psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze per  l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della  destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia  stato accertato in via definitiva lo stato di infermita' al momento  della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di  pericolosita' sociale, nonche' dei soggetti per i quali l'infermita'  di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli  imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti  coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni  psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali  sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti  terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di  trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della  Costituzione.

17. I decreti legislativi di cui al comma 16 sono adottati, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del  Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della  neutralita' finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri  delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,  decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque  emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni  antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16,  o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta  giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri  parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue  osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari  elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri  definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova  trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque  emanati.

18. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto  legislativo per la revisione della disciplina del casellario  giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:  a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola  alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e  ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel  diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati  personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di  riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere  all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  nonche' rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle  iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana;  b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di  pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del casellario centrale il  certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca  dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato e'  necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando  ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni  interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento  amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e  condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati  personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo  procedimento, nonche' comunque di ogni ulteriore indicazione  necessaria per consentire la realizzazione di una procedura  automatizzata di accesso selettivo alla banca dati;  c) eliminare la previsione dell'iscrizione dei provvedimenti  applicativi della causa di non punibilita' della particolare tenuita'  del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare,  prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia  occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle  iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita', quali quelle  irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di  pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle  parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei  mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita'  meno gravose.

19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 e' adottato, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del  Ministro della giustizia. Il relativo schema e' trasmesso alle  Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della  neutralita' finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri  delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili  finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,  decorsi i quali il decreto puo' essere comunque emanato. Qualora tale  termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del  termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente,  quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.

20. Il Governo e' delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 16 e 17, decreti legislativi recanti le  norme di attuazione delle disposizioni previste nei commi 16 e 18 e  le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello  Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.

21. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo  le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le  seguenti: «e che tale stato e' reversibile» e le parole: «che questo»  sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».

22. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale e' inserito  il seguente:  «Art. 72-bis (Definizione del procedimento per incapacita'  irreversibile dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti  previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato  e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che  tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale  ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non  luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che  ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza  diversa dalla confisca».
23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' quando, dopo che e'  stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi  procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacita'  dell'imputato viene meno o si accerta che e' stato erroneamente  dichiarato».

24. All'articolo 162 del codice di procedura penale, dopo il comma  4 e' aggiunto il seguente:  «4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non  ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla  dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario».

25. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo  le parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i  delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater».

26. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma  3-bis e' aggiunto il seguente:  «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei  mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della  querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere  informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo  stato del medesimo».

27. All'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale,  la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b) alla facolta' di ricevere comunicazione del procedimento e  delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter».

28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma  4 e' inserito il seguente:  «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non puo'  essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente  probatorio non e' proposta entro il termine di dieci giorni dalla  formulazione della riserva stessa».

29. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono  premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della  riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,».

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:  «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a esercitare  l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di  tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini  e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis.  Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su  richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il  procuratore generale presso la corte di appello puo' prorogare, con  decreto motivato, il termine per non piu' di tre mesi, dandone  notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo  periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove  non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel  termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne da'  immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di  appello»;  b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 e' sostituito  dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se  il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede  l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis,  dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini  preliminari».
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LaPrevidenza.it, 06/07/2017

ALESSANDRO BARONE
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