Cassazione civile sez. I, sentenza 4 aprile 2011 n. 7606
Il curatore del fallimento della xx, società cooperativa a.r.l., conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Catania A. S., + ALTRI OMESSI ex amministratori e sindaci della cooperativa predetta, chiedendone la solidale condanna, a termini degli artt. 2392, 2394. 2407 c.c. e L. Fall., art. 146 al risarcimento dei danni cagionati nelle rispettive vesti alla società e ai creditori e quantificati nella misura della differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare. I fatti addebitati facevano perno sulla omessa o comunque irregolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, molti dei quali mai rinvenuti, che, oltre ad aver reso impossibile il controllo dell'operato dell'organo di gestione, sarebbe stata, di per se sola, fonte diretta di danno e per la società e per i creditori sociali, in quanto avrebbe determinato scelte gestorie non ponderate e provocato rilevanti aggravi fiscali. Veniva inoltre, ascritto agli amministratori, in carica al momento in cui la xx aveva cessato la propria attività produttiva, di non avere tempestivamente chiesto il fallimento della società, aggravandone in tal modo il dissesto. Dei convenuti si costituivano in giudizio A.S., + ALTRI OMESSI . In via pregiudiziale, L.V., + ALTRI OMESSI eccepivano, ai sensi dell'art. 2949 c.c. la prescrizione dell'azione di responsabilità esercitata nei loro confronti per essere ormai decorso il termine di cinque anni dalla cessazione della carica. Nel merito, tutti i convenuti chiedevano il rigetto delle domande attoree perché generiche e carenti di prova sia in ordine alle dedotte violazioni dei doveri incombenti su amministratori e sindaci che al nesso di causalità tra le pretese inadempienze e il danno patito da società e creditori....
LaPrevidenza.it, 04/08/2011
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...