mercoledì, 14 ottobre 2026

Impugnazione del licenziamento: termini e motivazioni

Cassazione civile, Ordinanza 4.5.2009 n. 10230

 

 

..In particolare, il ricorrente denuncia il carattere meramente apparente e quindi insufficiente della motivazione della sentenza, laddove la Corte territoriale ha escluso l'applicabilita' agli atti unilaterali di natura non processuale spediti a mezzo del servizio postale della regola stabilita (nel dichiarare la parziale illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c. e della Legge n. 890 del 1982, articolo 4 comma 3) dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, secondo cui gli effetti della notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attivita', ritardi etc. sottratte al suo controllo e alla sua sfera di disponibilita'. Secondo il ricorrente, in base alla considerazione secondo cui l'esigenza di tutela che sorregge la motivazione della sentenza citata della Corte Costituzionale ricorrerebbe anche nel caso in cui trattasi di comunicazione a mezzo servizio postale di atti non processuali, il cui esito resta anche in tal caso al di fuori delle possibilita' di controllo da parte del dichiarante, l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha escluso la possibilita' di estendere a questi ultimi il medesimo principio, fondata esclusivamente sulla diversa natura, non processuale, degli atti presi in considerazione, concreterebbe una motivazione meramente apparente....

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LaPrevidenza.it, 24/05/2009

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