Impotenza generandi e addebito della separazione per infedeltà coniugale
Cassazione Civile, Sentenza 19 marzo 2009, n.6697 - Avv. Valter Marchetti
Fatto.
Una donna, a un anno e mezzo dal matrimonio, scopre che il marito non può avere figli. In seguito la stessa donna viene sorpresa a letto con un uomo ed il marito chiede la separazione. Il giudice di primo grado addebita la separazione al marito mentre il giudice di secondo grado ritiene responsabile della separazione la moglie a causa della sua infedeltà coniugale.
La Cassazione.
I giudici di legittimità, richiamando il principio secondo cui “ il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art.143 c.c. dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza”, hanno stabilito che non può addebitarsi al coniuge la separazione per infedeltà se il matrimonio è entrato in crisi a causa del nascondimento da parte dell’altro coniuge della propria impotenza generandi. In particolare, .......Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 03/04/2009