Cassazione lavoro, Sentenza 16.11.2012 n. 20163
1.- Con sentenza del 18 maggio 2005 il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accogliendo il ricorso di P.C. nei confronti del Credito Emiliano s.p.a., dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 7 maggio 1999, fondato sulla contestazione di abusivo impossessamento di copia di corrispondenza riservata, intercorsa fra il responsabile di gruppo e il titolare della dipendenza di Paternò, nonchè di documentazione bancaria riservata, e di utilizzazione di tali copie per una denuncia penale presentata contro tali suoi colleghi e per giudizi da lui intrapresi contro la banca. Il Tribunale condannava altresì la suddetta società alla reintegra del dipendente e alla corresponsione delle retribuzioni intanto maturate.
2.- La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Catania, che, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame proposto dalla banca. In particolare, la Corte di merito rilevava che:
riguardo al possesso dei documenti non era stato provato alcun abusivo trafugamento, tanto che la stessa datrice di lavoro, nel corso del giudizio, aveva insistito, piuttosto, sulla violazione del solo obbligo di fedeltà; era emerso, peraltro, che all'interno dell'ambiente di lavoro si era creato un clima di vessazioni, poste in essere nei confronti del P., in relazione alla sua attività di sindacalista, dal responsabile di gruppo, direttore della filiale di Catania, e dal titolare dell'agenzia di (OMISSIS), i quali, se pure assolti in sede penale da comportamenti delittuosi a loro imputati, erano risultati responsabili di specifici comportamenti emulativi a carico del ricorrente, concordando, fra l'altro, addebiti inesistenti e formulando ingiuste valutazioni professionali negative, poi annullate in sede giudiziale; in definitiva, l'utilizzazione dei documenti aziendali da parte del dipendente era da considerare pienamente giustificata, in relazione alla condotta non corretta dei suoi superiori, alla quale egli aveva reagito per far valere in giudizio i suoi diritti; in ordine all'entità del risarcimento, contestato dalla datrice di lavoro in ragione della dedotta percezione di altri redditi, non era stata data alcuna prova dell'otturate perceptum e, al riguardo, le istanze istruttorie proposte in appello erano inammissibili, in quanto proposte solo in sede di note conclusionali.
3.- Propone ricorso in cassazione la società, con quattro motivi. Il dipendente resiste con controricorso, precisato da successiva memoria....
LaPrevidenza.it, 05/06/2013
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