sabato, 17 ottobre 2026

Illegittima risoluzione del rapporto di lavoro alla lavoratrice madre che rifiuta di effettuare lavoro notturno

Cassazione, Sentenza 14.11.2011 n. 23807

 

XX chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Torino, pubblicata il 25 febbraio 2008.

La controversia fu proposta dalla dipendente B.G., licenziata dall'Antico forno con missiva del 23 novembre 2005, in cui, premesso che la lavoratrice era stata sempre addetta a mansioni di pulizia dei macchinari aziendali, nell'ambito di squadre con orario di lavoro dalla 22 alle 5.30, e che, in occasione di un periodo di CIG, era stato possibile accordarle il lavoro a tempo parziale nell'ambito dell'orario pomeridiano, si sosteneva che cessata la CIG era stato disposto che a decorrere dal 6 giugno 2005 le operazioni di pulizia dei macchinari venissero svolte anche dalla squadra della B. dalle 22 alle 5.30.

La B. aveva dichiarato la sua indisponibilità a svolgere tale turno e alla società "non era restato altro che procedere alla risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, essendo stato soppresso il servizio di pulizia dei macchinari aziendali nell'orario 16-22".

Il giudice di primo grado accolse il ricorso della B., madre di un figlio di età minore di tre anni, ritenendo legittimo il suo rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 11, comma 2, e ritenendo che il datore di lavoro non avesse fornito la prova della impossibilità di adibire la ricorrente a mansioni alternative diurne.

La società propose appello assumendo che le mansioni di pulizia venivano svolte esclusivamente in turno notturno e che era impossibile ricollocare la lavoratrice allegando che la stessa aveva sempre svolto unicamente mansioni di pulizia e risultava quindi priva della professionalità necessaria per l'assegnazione a compiti diversi in ambito produttivo.

La Corte ha ritenuto tali ultimi assunti non condivisibili e comunque non provati.

Ha precisato che in relazione alla applicazione della disciplina dettata dall'art. 11 cit., la valutazione circa la possibilità di ricollocazione non deve fondarsi sulle mansioni in concreto svolte, ma sulla qualifica contrattuale e che, sulla scorta della documentazione in atti emergeva che gran parte dei dipendenti della società occupati in mansioni produttive erano inquadrati come la B. nel 5^ livello.

Sul piano probatorio ha poi rilevato che sulla base delle risultanze istruttorie, emergeva che la B., che ordinariamente svolgeva mansioni di pulizia dei macchinari, veniva adibita, comunque, saltuariamente, anche a mansioni produttive, desumendo da ciò che l'azienda abbia valutato il corredo professionale della B. comunque idoneo allo svolgimento dei compiti citati.

Ha infine ritenuto che la possibilità di ricollocazione deve, in relazione al contesto normativo specifico, farsi anche carico di un eventuale breve percorso di riqualificazione professionale.

La società articola due motivi del ricorso in cassazione entrambi concernenti esclusivamente vizi di motivazione. La lavoratrice si difende con controricorso. La srl ricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo la società denunzia un vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al fatto, decisivo e controverso, costituito dalla "esistenza/inesistenza, presso la società, di mansioni alternative che fosse possibile assegnare alla lavoratrice al fine di scongiurarne il licenziamento".

Si censura la motivazione per non aver esaminato il libro matricola e il prospetto redatto sulla base di esso dai quali risultava che il personale fosse tutto a tempo pieno e indeterminato. Tale esame avrebbe permesso di accertare che l'impossibilità di assegnare alla lavoratrice mansioni alternative....


 

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LaPrevidenza.it, 04/02/2012

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