gioved́, 15 ottobre 2026

Illegittima la trattenuta sulla retribuzione del contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 64 legge 144/99

Cassazione sez. lavoro, Sentenza 3.6.010 n. 13448

 

Con ricorso al Tribunale di Pescara, giudice del lavoro, A.G. Conveniva in giudizio l’INPS per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme a lei trattenute sulla retribuzione, a titolo di contributo di solidarietà del 2% ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 siccome avente diritto, per il periodo successivo al 11.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la Previdenza Integrativa gestito dallo stesso Istituto; sosteneva la ricorrente che tale contributo di solidarietà avrebbe dovuto essere applicato solamente sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio, e non anche sulla retribuzione percepita in costanza del servizio medesimo.

2. Il Tribunale respingeva il ricorso, aderendo alla contraria interpretazione prospettata dall’Istituto, ma la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 14 marzo 2008, accogliendo il gravame proposto dalla lavoratrice, dichiarava che questa non era tenuta al versamento del predetto contributo di solidarietà fino alla data di cessazione dal servizio e condannava l’Inps alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente trattenute sulle retribuzioni, oltre agli interessi legali. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, osservava, in particolare, che sia il termine “maturate”, come pure il termine “erogate”, utilizzati nella L. n. 144 del 1999, art. 69, comma 5, erano entrambi riferiti alle prestazioni pensionistiche integrative e, pertanto, il contributo di solidarietà previsto nello stesso comma 5 non poteva gravare sulle retribuzioni della lavoratrice, maturando il diritto di quest’ultima alla prestazione integrativa del Fondo (sempre che in possesso degli altri prescritti requisiti) solo con la cessazione dal servizio. In altri termini, secondo la Corte, doveva escludersi, alla stregua della interpretazione letterale e logica della norma, che la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, avesse introdotto un meccanismo tale da colpire una pensione solo virtuale, siccome non ancora entrata a far parte del patrimonio del dipendente.

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LaPrevidenza.it, 21/06/2010

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