Corte Costituzionale, Sentenza 5.3.2009 n. 62
Avendo l’adito Tribunale amministrativo rigettato il ricorso – precisa il Collegio –, la relativa sentenza era stata gravata di appello, affidato a cinque motivi, quattro dei quali erano stati dichiarati infondati con separata sentenza parziale. Con riferimento al restante motivo, avente ad oggetto la compatibilità costituzionale del citato art. 75 della legge n. 599 del 1954, il Consiglio di Stato, ritenendolo non manifestamente infondato e rilevante ai fini della definizione del giudizio – ciò, in particolare, in quanto solo la rimozione della norma in discorso avrebbe consentito l’accoglimento del gravame – ha sollevato questione di legittimità costituzionale. Riguardo alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che la norma impugnata, originariamente applicabile ai sottufficiali di Esercito, Marina e Aeronautica ed estesa, dall’art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), ai volontari di truppa in servizio permanente, quale è l’appellante nel giudizio a quo, prevede che l’organo competente per l’adozione della sanzione disciplinare possa discostarsi, in casi di particolare gravità, dal parere reso dalla Commissione di disciplina anche in senso sfavorevole all’incolpato.
LaPrevidenza.it, 17/03/2009
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