Cassazione penale sez. V, sentenza 1 febbraio 2011 n. 7592
che con l'impugnata sentenza fu confermata la condanna di M. I. alla pena di giorni trenta di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile A.V. per il reato di violenza privata, consistito, secondo l'accusa, nell'avere essa imputata, intenzionalmente parcheggiando la propria autovettura all'interno del cortile condominiale in modo tale da impedire l'uscita di quella dell' A. e quindi omettendo, nonostante le ripetute sollecitazioni, di rimuovere detta autovettura, costretto la persona offesa a restare a lungo sul posto anzichè allontanarsi, come essa avrebbe voluto, con il proprio automezzo;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge unitamente a vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che:
1) indebitamente la corte d'appello, sulla base di una mera presunzione, avrebbe dato per provata l'originaria intenzione dell'imputata di parcheggiare la propria autovettura in modo da impedire l'uscita - di quella - dell' A. ed altrettanto indebitamente avrebbe poi disatteso, ignorando la deposizione della figlia della stessa imputata, presente ai fatti, la versione difensiva secondo la quale il ritardò nel rimuovere il veicolò dalla posizione d'intralcio sarebbe dipeso solo dal fatto che non era stato possibile, nell'immediato, nonostante le affannose ricerche, reperire le chiavi;
2) la pena sarebbe stata determinata in misura ingiustificatamente eccessiva;
3) quanto alle statuizioni civili: - 3/a) non sarebbe stato in alcun modo dimostrato il nesso di causalità tra la condotta attribuita all'imputata ed il malore accusato dalla persona offesa, il relazione al quale era stata pronunciata condanna, al risarcimento dei danni: - 3/b) si sarebbe dovuta ridurre l'entità del risarcimento, atteso l'intervenuta assoluzione, in sede di appello, del marito della ricorrente, di, cui era sta affermata, in primo grado, la penale responsabilità a titolo di concorso nel medesimo reato; - 3/c) indebitamente sarebbe stata subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale provvisoriamente esecutiva, quando la Sentenza di primo grado l'aveva subordinata al pagamento della somma fissata a titolo di risarcimento entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione...
LaPrevidenza.it, 09/10/2011
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