Avv. (PhD) Gianluca Ludovici
La disponibilità degli interessi legittimi, questione ancora oggi, a parere di chi scrive, non compiutamente e convincentemente risolta, e quanto mai attuale dopo l’entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo ( D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 ), costituisce, in ragione del suo ampio portato di conseguenze, un argomento di grande rilevanza per l’intero ordinamento giuridico. In tempi di ricerca matta e disperatissima di strumenti deflativi del contenzioso giudiziale, infatti, ed al di là degli aspetti prettamente dogmatici e tuttavia non secondari della questione, ciò che fa dell’argomento in esame un tema assolutamente al passo con i più recenti interventi legislativi e, pertanto, degno di approfondimento, è la possibilità di declinare la disponibilità in termini di transigibilità e di arbitrabilità, ovvero, rispettivamente, in termini di idoneità delle situazioni giuridiche soggettive de quibus a ricevere una regolamentazione sostanziale tanto sul piano stragiudiziale, attraverso possibili accordi negoziali, quanto su di un piano ( assimilabile a quello ) giudiziale, per mezzo del deferimento ad arbitri delle questioni che le involgono. Come universalmente noto, per interesse legittimo si intende quella particolare posizione giuridica costituzionalmente tutelata ed azionabile in giudizio ( in dottrina suggestivamente qualificata, pure, come “rifrazione di un fantasma” o “personificazione di un ombra” ), in cui, secondo la definizione che qui si predilige ( teoria definita “dell’interesse strumentale alla legalità dell’azione amministrativa”, che ha visto in Virga uno dei massimi esponenti ), viene a trovarsi un soggetto privato, destinatario diretto o indiretto di un pubblico potere, e consistente nell’aspettativa..
Gianluca Ludovici
LaPrevidenza.it, 30/11/2010
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Consulente del Lavoro
Avvocato