Cassazione, sezione II civile, Sentenza 19.8.2010 n. 18747
Con ricorso dell’11-1-1990 l’ingegnere G.G. Chiedeva al Presidente del Tribunale di Locri l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei coniugi N.A. E M.C. Per il pagamento della somma di L. 113.719.691 oltre interessi e rivalutazione a titolo di compenso per due distinte progettazioni relative ad un immobile da edificare in C.M.. A sostegno della richiesta il ricorrente assumeva che i suddetti coniugi, avendogli dichiarato di essere rimasti insoddisfatti di una progettazione eseguita per loro conto da tale ingegnere L., gli avevano conferito l’incarico di procedere alla redazione di un nuovo elaborato, puntualmente eseguito; l’opera era stata poi sottoposta all’esame della competente commissione edilizia che l’aveva approvata, mentre il Genio Civile aveva rilasciato il previsto nullaosta; aggiungeva che i committenti, affermando che i probabili acquirenti degli appartamenti pretendevano superfici maggiori, avevano richiesto una nuova progettazione, anch’essa regolarmente consegnata, ma avevano omesso di corrispondergli il compenso dovuto. Avverso il concesso decreto gli ingiunti proponevano opposizione con atto notificato il 20-2-1991 assumendo di non essere tenuti al pagamento del compenso in quanto non erano riusciti ad ottenere la licenza edilizia per i gravi errori commessi dal progettista, il primo dei quali era costituito dall’inserimento nella superficie del costruendo immobile di un’area di proprietà comunale; altre palesi incongruenze erano ravvisagli nella previsione di una volumetria certamente sproporzionata e di un’altezza eccessiva dell’edificio, cosicchè tali errori avevano reso il progetto irrealizzabile; essi inoltre proponevano una domanda di risarcimento danni nella misura di L. 800.000.000 sul presupposto che il comportamento del G.G. Avesse di fatto impedito la realizzazione dell’opera. Costituendosi in giudizio il G.G. Chiedeva il rigetto della opposizione. Il Tribunale di Locri con sentenza del 6-6-2000 revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda riconvenzionale. Proposta impugnazione da parte del Greco cui resistevano la N. A. e successivamente il Fallimento di M.C. Proponendo entrambi appello incidentale la Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 10-2-2004 ha accolto l’appello principale e, per l’effetto, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Locri il 3-1-1991 ed ha rigettato gli appelli incidentali; in particolare il giudice di appello ha ritenuto, quanto al primo progetto redatto dal G.G., che il fatto che esso prevedesse l’inserimento di una superficie di proprietà comunale di mq. 50 non determinava il venir meno dell’obbligo dei committenti di retribuire il professionista, considerato che tale difetto era da loro conosciuto ed anzi era frutto della loro volontà, avendo il G.G. Riportato fedelmente le indicazioni ricevute; la circostanza poi che il secondo progetto presentasse una cubatura lievemente inferiore a quella prevista del pari non comportava l’insussistenza dell’obbligo di corrispondere il compenso dovuto, trattandosi di difetto facilmente emendabile....
LaPrevidenza.it, 07/12/2010
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