D.ssa Silvana Toriello
Avviamo con questo contributo una serie di approfondimenti sulle tipologie contrattuali quali innovate dalla legge 92/2012( cd. riforma Fornero) con l’obiettivo di approfondirne gli effetti sull’obbligo assicurativo Inail . In considerazione degli interventi già formalizzati dal Ministero del lavoro con le circolari 18 e 20 del 2012 nonché con le note successive, partiamo dal lavoro intermittente.
Sul Sole24ore dell’11 aprile 2012 si apprende da dati INPS che sussiste un costante aumento dei contratti di lavoro intermittente dal 2007 ad oggi (da 63.430 questi passano a 111.068 e sono concentrati, per il 59,9%, nel settore alberghiero/pubblici esercizi e per il 90% trattasi di attività operaie). Viene, soprattutto, utilizzato nei pubblici esercizi (es. ristoranti, negozi) o nel turismo (es. alberghi) e cioè in quelle attività che hanno picchi lavorativi in determinati periodi dell’anno, cui sopperiscono attraverso l’assunzione di personale “extra” per il tramite di questa tipologia contrattuale. La riforma è intervenuta in maniera pesante su questo contratto conosciuto anche come “contratto a chiamata” e previsto dagli articoli 33 e seguenti della c.d. Riforma Biagi e lo ha fatto per favorire, si è sostenuto, il contratto di apprendistato e combattere gli abusi di questo strumento.
Il lavoro intermittente è stato oggetto di una serie di interventi legislativi per effetto dei quali è stato, prima, sostanzialmente cancellato dal nostro ordinamento (art. 1, comma 45 della legge n. 247/2007) e, poi, reintrodotto attraverso il comma 11 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni nella legge n. 133/2008. Detta legge stabilì che trovano immediatamente applicazione (ossia dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del Decreto – Legge n. 112/2008) le norme sul lavoro a chiamata disciplinate dagli articoli da 33 a 40 del D.L.vo n. 276/2003: l’istituto poteva ritenersi efficace non solo in quei settori nei quali era già stato utilizzato (turismo, commercio, pubblici esercizi) ma anche in altre nuove attività come quella degli steward nelle attività delle squadre di calcio i quali, secondo il DM. 8 agosto 2007 del Ministro dell’Interno, debbono essere direttamente gestiti dalle società (e il contratto a chiamata si presenta con le caratteristiche precise) o alle dipendenze di istituti di vigilanza privata. L’istituto è stato guardato sempre con netta ostilità dalle associazioni dei lavoratori come testimonia la pressoché totale inesistenza della disciplina specifica nei vari contratti collettivi.
La normativa di cui al decreto legislativo 276/2003 ha per la prima volta dato disciplina legale a questo contratto fino ad allora sconosciuto nel nostro ordinamento con l’intento di regolarizzare i lavori discontinui svolti in maniera quasi sempre sommersa.. Il cd. job on call ha trovato ampia diffusione negli Stati Uniti in particolare nel settore terziario. La Corte costituzionale, con sentenza n. 230/1991 aveva dichiarato illegittime le clausole di flessibilità che trasformano un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto "a chiamata". La previsione legislativa contenuta nel D. Lgs.276/2003 poneva fine ad una controversa questione inerente la legittimità dell’istituto. Il “job on call” era stato visto da parte sindacale ( in particolare CGIL che non ha mutato il proprio avviso ) come uno strumento di estrema flessibilità che non offre idonee garanzie ai lavoratori che potevano lavorare soltanto se e come il datore di lavoro li avesse interpellati, in costanza peraltro di una parziale registrazione sui libri obbligatori dove non tutte le prestazioni venivano annotate. Spesso dunque da parte sindacale in sede di molti rinnovi contrattuali è pervenuta aperta richiesta di non inserire alcuna disciplina relativa all’istituto.Le discipline pattizie collettive dell’istituto (quali ad es. cooperative sociali, studi professionali, ecc.) sono computabili...
LaPrevidenza.it, 10/09/2012
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