martedì, 13 ottobre 2026

Il mancato reintegro del lavoratore può costare all'azienda fino al 20% della retribuzione

Cassazione sezione lavoro, Sentenza 15 aprile 2013, n. 9073

 

Il Dott. B.G. chiedeva al Tribunale del lavoro di Como nei confronti di Italia Hospital spa la condanna della detta società, che non lo aveva reintegrato nel posto di lavoro nonostante le sentenze a lui favorevoli in tutti i gradi del giudizio, a pagargli in conseguenza del licenziamento e della mancata reintegrazione, il risarcimento del danno (alla professionalità, per perdita di chance, danno biologico, danno morale ed esistenziale), nonchè i contributi dovuti al Fondo pensione a norma del CCNL:

 

resisteva la società allegando che erano state pagate tutte le retribuzioni ex art. 18.

 

Il Tribunale di Como con sentenza del 6.3.2008 rigettava la domanda.

 

La Corte di appello di Milano con sentenza del 4..2.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como ed in parziale accoglimento dell'appello del B., condannava la Italia Hospital spa al pagamento della somma di Euro 35.000,00 per danno patrimoniale e alla somma di Euro 50.160,00 per danno non patrimoniale, mentre respingeva la domanda concernente i contributi del Fondo.

 

La Corte territoriale accedeva all'orientamento della Corte di cassazione che ritiene che il lavoratore possa richiedere ulteriori danni derivanti dal ritardo nell'ottemperare all'ordine di reintegrazione disposto dal Giudice e liquidava il danno non patrimoniale in relazione all'indennità di pronta disponibilità, ore notturne e festive ed alle maggiorazioni per straordinari che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente reintegrato sino al momento del pensionamento svolgendo le ordinarie mansioni previste contrattualmente. La Corte territoriale osservava che il danno non patrimoniale emergeva da plurimi fattori come il licenziamento a soli 58 anni, l'impossibilità di effettuare interventi presso la società dalla quale era stato licenziato, la difficoltà di trovare altre occupazioni, lo stato di involontaria inattività, la situazione di stress e disagio personale subita e, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, sull'unicità dei profili di danno non patrimoniale riconosceva il 20% della retribuzione dal momento del ricorso al Tribunale di Como a quello dell'intimato licenziamento (sottolineando anche l'analogia con la giurisprudenza sulla forzata inattività del lavoratore per fatto addebitabile al datore di lavoro). Osservava anche che il danno biologico al lavoratore emergeva da un pluralità di documenti medici.

 

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Italia Hospital con 4 motivi; resiste il B. con controricorso.

 

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c....

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LaPrevidenza.it, 19/06/2013

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