martedì, 13 ottobre 2026

Il licenziamento individuale è impugnato nel rispetto dei termini se la raccomandata è consegnata all'ufficio postale nei 60 giorni previsti

Dott. Gesuele Bellini

 

L'impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all'art. 6, legge n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine.

Questo è il principio enucleato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 4 settembre 2008, n. 22287.

La vicenda ha visto coinvolto un dipendente di una cooperativa, al quale era stato intimato il licenziamento per il superamento del periodo di comporto, che lo stesso ha impugnato con lettera raccomandata spedita nel termine dei sessanta giorni previsti dall’art. 6 della legge n. 604 del 1996, ma giunta dopo la scadenza del suddetto termine.

Per quest’ultimo motivo, era stato soccombente in primo ed in secondo grado di giudizio, nei quali era stata dichiarata la decadenza del lavoratore dal potere d'impugnare il licenziamento, e, pertanto, l’interessato si è rivolto alla Corte di Cassazione.

L’Alto Consesso ha dato torto ai giudici di prime cure, accogliendo il ricorso sulla base di un pregresso orientamento giurisprudenziale, a cui ha fatto  seguito una giurisprudenza costituzionale che in materia di decadenza processuale, da impedire attraverso la notificazione di un atto, ha espresso il principio generale, fondato sulla ragionevolezza e sul diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), secondo cui il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto onerato dalla comminatoria di decadenza deve distinguersi da quello di perfezionamento per il destinatario, a sua volta onerato da termini o da adempimenti: per il primo la decadenza è impedita attraverso la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale, poiché sarebbe irragionevole imporgli effetti sfavorevoli di ritardi nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi (Corte cost. 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28, 12 marzo 2004 n. 97).

Questo principio di rilievo costituzionale, secondo la Corte, deve operare soprattutto nel diritto del lavoro, quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che può privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.).

dott. Gesuele Bellini

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LaPrevidenza.it, 09/08/2009

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