venerdì, 07 febbraio 2025

Il licenziamento è illegittimo se carente della motivazione

Cassazione, Sez, lavoro, sentenza 5 giugno - 6 ottobre 2009, n. 21296

 

La s.r.l. S. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 7 maggio 2005, che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha accolto l’appello contro la decisione del Pretore di Nola del 14-28 ottobre 1998 ed ha dichiarato illegittimo il licenziamento di C.V. condannando la società ricorrente a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno.
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il V. si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione, con vittoria di spese da distrarsi ai procuratori anticipatari.
Con il primo motivo si denunzia un vizio di motivazione, assumendo che la motivazione sarebbe stata “omessa” per “la tralasciata valutazione degli elementi di fatto e documentali tali da escludere la C.V. azione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione inerente le modalità temporali di irrogazione del licenziamento ai sensi dell’art. 7, quinto comma, della legge 300 del 1970”.
La tesi della società è che la Corte d’appello nell’applicare il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione in ordine alla illegittimità di un licenziamento disciplinare comminato prima della scadenza del termine indicato dal quinto comma dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ha considerato solo l’episodio del 14 febbraio 1997, che effettivamente non era distanziato di cinque giorni rispetto al licenziamento comminato il 18 febbraio, mentre vi erano anche gli episodi del 10 e del 4 febbraio che comunque avrebbero legittimato il licenziamento.
Il motivo non è fondato. Deve premettersi che la Corte di cassazione affermò nella controversia in esame, con la sentenza n. 10972 del 25/07/2002, il seguente principio di diritto: “Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art. 7, quinto comma, legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni, risponde ad una “ratio” più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell’incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione; conseguentemente, prima dell’intero decorso del detto termine non è consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento, anche ove risulti che, prima della scadenza, il lavoratore abbia fornito tutte le proprie giustificazioni”....

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LaPrevidenza.it, 12/12/2009

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