sabato, 17 ottobre 2026

Il lavoro accessorio nella riforma Fornero

D.ssa Silvana Toriello

 

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è quella di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i buoni lavoro, voucher, che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.Per un’analisi di ciò che era il lavoro accessorio prima della Riforma Fornero vedi in questa stessa rivista e del medesimo autore i contributi al medesimo dedicati.

LAVORO ACCESSORIO: LEGGE BIAGI - Il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro sostituisce in toto l’articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La norma ante riforma prevedeva che “per prestazioni  di  lavoro  accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di  esclusione  sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito dei piccoli  lavori domestici a carattere straordinario, compresa    la  assistenza  domiciliare  ai  bambini  e  alle persone anziane,    ammalate o con handicap, dell’insegnamento privato supplementare, dei   piccoli   lavori  di  giardinaggio,  pulizia  e    manutenzione di edifici e monumenti, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli”. Continuava la norma affermando che le attività lavorative  di cui sopra anche se svolte a favore  di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale  e  accessoria,  intendendosi  per  tali le attività  che coinvolgono  il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel  corso  dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno  complessivamente  luogo  a  compensi  superiori  a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

RIFORMA FORNERO :ENTRATA IN VIGORE - La riforma intende combattere “l’uso improprio e discorsivo della figura e la precarietà che ne deriva” ( dizione adottata nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 marzo 2012). Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro (legge n.92 del 28 giugno 2012) sono cambiate le regole lavoro occasionale accessorio: modificando gli articoli  70 e n.72 de D. Lgs. n. 276/2003, è ora previsto il pagamento della prestazione attraverso i cosiddetti buoni lavoro (voucher). Come si legge nel comma 33, «resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012 n.d.r.) e comunque non oltre il 31 maggio 2013».I buoni  lavoro divengono buoni  orari, datati e numerati progressivamente. Sarà il Ministero del lavoro ad aggiornare il valore nominale sulla base del confronto con le parti sociali. Prima della riforma tale valore nominale era pari a 10,00. In via transitoria quelli del vecchio tipo richiesti entro il 17 luglio 2012 potranno comunque essere utilizzati sino al 31 maggio 2013. Vengono eliminate tutte le causali oggettive e soggettive sostituite con una disposizione che prevede soltanto limiti di natura economica. All'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

LA CIRCOLARE 18/2012 DEL MINISTERO DEL LAVORO - Il Ministero nella propria circolare 18 del luglio 2012 ha dedicato un paragrafo a questo tema e  precisato in primo luogo che le modifiche ai voucher lavoro introdotte dalla legge n. 92/2012, la riforma Fornero del mercato del lavoro, hanno comportato da una parte una semplificazione del quadro normativo e dall’altra una limitazione al suo utilizzo, contrastando le attività lavorative in nero. Si legge altresì nella circolare del Ministero che il Legislatore ha voluto ricondurre i LOA alle originarie finalità, destinate a coprire “spazi” scoperti dalla normale contrattualistica e che, sovente, coprono prestazioni “in nero”.Per effetto delle novità introdotte è possibile fare ricorso al lavoro accessorio con ogni soggetto.

LIMITI DI RETRIBUZIONE - Una delle novità di maggiore rilievo riguarda il limite economico, che viene portato a 5mila euro ma considerato come totale percepito tra tutti i committenti dal lavoratore nel corso di un anno solare  e non più riferito al singolo committente. Come rilevato dal Ministero del lavoro nella precitata circolare questo dato limita fortemente il possibile utilizzo dei voucher in quanto appare evidente che dal lavoro accessorio il lavoratore non può ricavare un guadagno maggiore di 5000 euro l’anno per quanti committenti abbia avuto a riferimento. Si introduce anche un criterio di adeguamento automatico per cui il limite di euro 5000 è annualmente rivalutato con riferimento alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.  In caso di prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2mila euro anche questo rivalutabile in base all’indice ISTAT. per le imprese commerciali precisa il Ministero nella circolare citata, va fornita una interpretazione ampia e non limitata a circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa a quella concernente la intermediazione nella circolazione dei beni Nessun limite economico è previsto per i committenti .La riforma Fornero elimina anche quello previsto per le imprese familiari che, nella vigenza della disciplina del D. Lgs. 276/2003 potevano ricorrere al lavoro accessorio per un importo complessivo in ciascun anno fiscale non superiore a euro. In sintesi,pertanto, mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000 euro netti (6.600 euro lordi, secondo quanto rappresentato da INPS in via amministrativa) per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro (rivalutabili annualmente secondo l’indice ISTAT) ma l’importo va considerato complessivamente considerando la totalità dei committenti. Si rammenta che in base all’art.26 – bis del c.d. “decreto Sviluppo”, approvato in via definitiva dal Parlamento il 3 agosto 2012, i lavoratori in integrazione salariale o con sostegno al reddito possono cumulare per tutto il 2013 i compensi per lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro, con detrazione da parte dell’INPS di quanto dovuto per la contribuzione figurativa”.


 

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LaPrevidenza.it, 24/09/2012

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