Cassazione civile, Sentenza 23.3.2012 n. 4709
R.G. adiva il Tribunale di Padova chiedendo dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 9 giugno 1999 e condannarsi la società datrice di lavoro, la A. Mion s.p.a., a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a versare allo stesso tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento alla reintegra. Esponeva il ricorrente che gli addebiti contestatigli (assenza ingiustificata dal posto di lavoro) non costituivano giusta causa di recesso perchè erano insussistenti.
Allegava al riguardo di essere stato trasferito il (OMISSIS) dallo stabilimento di (OMISSIS), ove svolgeva le mansioni di impiegato di 5 livello addetto all'ufficio commerciale, a quello di Bagnoli di Sopra, con la mansione di responsabile del magazzino materie prime. Sosteneva il R. che il trasferimento era del tutto immotivato e comportante una evidente dequalificazione. Ed infatti il ricorrente, dopo aver aderito alla comunicazione di trasferimento, aveva contestato il provvedimento aziendale e, dopo un periodo di malattia, si era messo a disposizione dell'azienda presso la propria abitazione. L'azienda aveva contestato l'assenza ingiustificata e gli aveva quindi comunicato il licenziamento per giusta causa.
Ad avviso del ricorrente il trasferimento ed il conseguente licenziamento erano da ritenersi illegittimi, considerato che il rifiuto di svolgere mansioni dequalificanti era del tutto giustificato, anche in considerazione della palese inconsistenza delle dedotte esigenze di riorganizzazione della gestione del magazzino.
Si costituiva la A.Mion s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Deduceva che il trasferimento presso lo stabilimento di Bagnoli di Sopra era stato determinato dalla necessità di reperire una figura professionale che si occupasse dell'organizzazione e della gestione del magazzino materie prime, sgravando di tali compiti il responsabile dello stabilimento stesso.
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 12 gennaio 2007, ritenendo non dimostrati gli assunti di parte resistente, dichiarava illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegra nel posto di lavoro del ricorrente, con le consequenziali pronunce L. n. 300 del 1970, ex art. 18.
Proponeva appello la società; resisteva il R..
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata l'11 novembre 2009, accoglieva solo parzialmente il gravame, rideterminando gli importi spettanti al R. a titolo di risarcimento del danno, detraendo l'aliunde perceptum, e compensando parzialmente le spese liquidate dal primo giudice.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società MION (succeduta alla A.MION s.p.a.), affidato a nove motivi...
LaPrevidenza.it, 21/08/2012
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...