Cassazione sezione lavoro, Sentenza 22.9.2010 n. 20007
Con ricorso depositato in data 28.4.2004, F.S. Impugnava in appello la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia 13.2.2003, con la quale era stata respinta la sua domanda di annullamento del licenziamento intimatogli dalla srl. Fratelli C. Autotrasporti. Previa costituzione ed opposizione della società convenuta, la Corte di Appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza di primo grado, attribuendo all’attore Euro 7304,25 a titolo di differenze retributive, oltre accessori; confermava nel resto la sentenza impugnata. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello: a) è fondata la doglianza del F., nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto compiere l’indagine inerente al “requisito numerico” dell’azienda, onde stabilire se spettasse quanto meno la tutela obbligatoria in luogo di quella reale, da ritenersi implicitamente richiesta con la domanda; b) nel merito comunque tale indagine risulta ultronea, perché in ogni caso il licenziamento è giustificato, per avere l’attore F. aggredito la titolare della società nel corso di animata discussione, originata dall’invito rivolto dalla C. al F. di non prelevare gasolio dalla cisterna....
LaPrevidenza.it, 29/01/2011
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