Il diritto alla sede ex art. 33 L.104/92 non e' illimitato. Necessita di disporre una valutazione comparativa dell'interesse della P.A. e del dipendente. Non sussistenza del danno esistenziale
Cass. SS.UU. sentenza 27 marzo 2008, n. 7945 - Maurizio Danza
Di particolare novità la sentenza del 27 marzo 2008, n. 7945, delle sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione che ha riguardato un dipendente del Ministero delle Finanze che aveva chiesto la sede di Lodi anziché quella di Bari, per assistere il convivente portatore di handicap nel momento dell'assegnazione delle sedi di lavoro, disposta a conclusione della procedura concorsuale .In sostanza i giudici hanno stabilito, un principio che evidentemente riguarda anche il settore privato che il dipendente che presta al congiunto portatore di handicap assistenza ,in base all’art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 , non ha un diritto illimitato di scegliere una sede lavorativa vicino a casa in quanto tale diritto deve essere contemperato con le esigenze.....
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LaPrevidenza.it, 19/05/2008