Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10.1.2012 n. 87
La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da B.G. nei confronti della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, sua ex datrice di lavoro, avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro, previo annullamento delle dimissioni del lavoratore rassegnate in data 31 marzo 2000, il risarcimento del danno per il mobbing che il lavoratore assumeva di aver patito ed il risarcimento del danno per l'allegata dequalificazione subita. La Corte territoriale escludeva in primo luogo che le dimissioni rassegnate dal lavoratore fossero viziate da incapacità. Osservava in proposito che il B., sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva fornito la relativa prova. Riteneva inoltre non provata la tesi della sussistenza degli estremi del mobbing nei confronti del lavoratore. Per quanto riguarda l'allegato demansionamento, osservava che non era stata fornita la prova del danno, che peraltro non era stato nemmeno quantificato. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il B. affidato a cinque motivi. La s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria....
LaPrevidenza.it, 29/02/2012
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