Cassazione civile sez. lav., 10 giugno 2013, n. 14511
Con sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3262/2007 del 28 novembre 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, veniva confermato il provvedimento reso dal Tribunale di Roma L. n. 300 del 1970, ex art. 28, con il quale era stato ritenuto insussistente il comportamento antisindacale denunciato dal SI.NA.DI. (Sindacato Nazionale Personale Direttivo ed Area Quadri delle Banche di credito Cooperativo / Cassa Rurali Artigiane e delle Organizzazioni Periferiche e Centrali di categoria) - Delegazione Territoriale Lazio, Umbria e Sardegna - ed asseritamente posto in essere dalla ICCREA Banca S.p.A.. Riteneva la Corte territoriale che la parte datoriale (in quanto responsabile dell'attuazione della contrattazione sottoscritta da FEDERCASSE) nel sostituire un accordo sindacale stipulato (anche) con l'organizzazione sindacale ricorrente con altro stipulato tra altri soggetti non avesse posto in essere alcun comportamento antisindacale. Riteneva, al riguardo, che non fosse ravvisabile alcun diritto o interesse dell'organizzazione sindacale ad agire in giudizio in relazione alla validità, efficacia o anche all'interpretazione di un contratto collettivo alla cui stipulazione era rimasta estranea, che non poteva sussistere una pretesa soggettiva alla trattativa senza che la controparte datoriale si fosse obbligata in tal senso, obbligo di cui nella fattispecie non vi era traccia, che non vi era prova dell'asserita modificatio in peius da parte del nuovo contratto applicato.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il SI.NA.DI. affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso l'ICCREA Banca S.p.A. che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
LaPrevidenza.it, 02/09/2013
Avvocato
3497880035
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