martedì, 27 ottobre 2026

Il creditore può rifiutare il pagamento con assegno bancario in presenza gi giustificate motivazioni

Cassazione penale, sentenza 4.6.2010 n. 13658

 

Con ricorso notificato alla s.p.a. xx Ass.ni, l'avv. T. Gina - premesso che detta società, deducendo di avere "onorato la propria obbligazione tempestivamente" ("tramite l'invio, in data 31 maggio 2004, di un assegno bancario" che essa "creditrice aveva trattenuto" pur avendo "poi intrapreso ... procedura esecutiva"), aveva proposto "opposizione alla procedura esecutiva" da lei intrapresa contro la medesima società "in forza della sentenza del GdP di Roma n. 42445/2003" -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 21124/07 depositata il 29 ottobre 2007 con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto ("nei limiti ... esposti" nella motivazione) l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dalla debitrice. Nel proprio controricorso la Duomo-Unione Assicurazione (già s.p.a. xx) instava per il rigetto del ricorso avverso....

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LaPrevidenza.it, 06/07/2010

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