Cassazione civile sezione III 16 maggio 2011 n. 10720
Con citazione notificata in data 24/2/2000 Z.M. conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, parcheggiata all'interno della propria unità immobiliare in Bassano del Grappa, a seguito della tracimazione della roggia Cornara, gestita dal Consorzio, avvenuta il 7 ottobre 1998. In esito al giudizio, in cui si costituiva il Consorzio contestando la propria responsabilità, il giudice di Pace di Bassano del Grappa rigettava la domanda. Avverso tale decisione la Z. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l'appellato il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza depositata in data 8 agosto 2005 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza la Z. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste il Consorzio con controricorso illustrato da memoria a norma dell'art. 378 c.p.c..
LaPrevidenza.it, 19/07/2011
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