Cassazione civile , sez. II, sentenza 2.2.2009 n. 2561 - Arcangelo G. Annunziata
LaPrevidenza.it, 25/03/2009
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Con la sentenza 2561/2009 la II Sezione della Cassazione ha affrontato la delicata questione concernente il valore da attribuire agli accordi che siano intervenuti nel corso di una trattativa contrattuale.
In particolare, il punto centrale del quesito sottoposto all’esame della Suprema Corte è se in presenza di tali accordi si possa ritenere concluso oppure no il contratto definitivo.
Orbene, è noto che l’accordo contrattuale possa realizzarsi in maniera istantanea o in maniera progressiva. La formazione istantanea si ha quando le parti riescono a raggiungere senza particolare difficoltà la convergenza su tutti i punti dell’accordo; ciò generalmente avviene quando, salvo alcune parziali modifiche, il destinatario della proposta contrattuale finisce con l’accettare nella sua sostanza il contenuto dell’offerta.
La formazione progressiva, invece, prevede un “continuum dialogare” tra le parti: si istaura, in altri termini, una vera e propria trattativa fatta di discussioni, ipotesi, richieste ed offerte reciproche.
Nell’ipotesi in cui la conclusione del rapporto contrattuale si realizzi attraverso un intricato iter fatto di semi-accordi o accordi parziali, può sorgere l’esigenza di volere documentare il percorso formativo della volontà al fine di cristallizzare quei punti su cui si è perfezionata l’intesa: in questo contesto si inserisce la funzione tipica della minuta o puntuazione di contratto.
La c.d. minuta o puntuazione è, infatti, una dichiarazione di intenti, rappresentata da una serie di documenti che le parti sottoscrivono e si scambiano nel corso delle trattative, per lo più lunghe e complesse, attraverso la quale si manifesta l’intenzione positiva alla conclusione del contratto, senza che però sorga un vero e proprio vincolo negoziale.
Essa ha pertanto una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase pre-contrattuale, poiché, con essa, le parti intendono documentare l’accordo raggiunto solo su alcuni punti, rinviando la stipulazione al momento in cui avranno concordato anche gli altri; per tale ragione essa non ha efficacia vincolante tra le parti, le quali rimangono libere di recedere col solo limite della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c..
Tuttavia, il problema più diffuso che si pone nell’ipotesi di formazione progressiva del contratto è quello di stabilire che valore attribuire a quegli accordi pre - negoziali che spesso si presentano estremamente dettagliati.
Ci si chiede, in altri termini, qual sia il confine che separa il contratto da un quasi contratto; quale sia il limite al di là del quale c’è il contratto e al di qua del quale ci sono solo trattative.
La Suprema corte, nel dare risposta a tale interrogativo, ha aderito all’orientamento tradizionale in base al quale ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che le parti abbiano manifestato la volontà di vincolarsi giuridicamente e abbiano raggiunto un accordo sufficiente, ossia su tutti gli elementi essenziali del contratto.
Difatti, come si è acutamente osservato la valutazione della sufficienza dell’accordo contrattuale, pur condizionando la validità del negozio (art. 1346 c.c.), costituisce pur sempre un posterius rispetto alla volontà di vincolarsi e che anzi quest’ultima deve ritenersi già esistente ed accertata.
È necessario, pertanto, distinguere tra completezza e perfezionamento del contratto.
È possibile, infatti, che le parti pur avendo raggiunto l’intesa sugli elementi essenziali, abbiano rinviato ad un momento successivo la volontà di vincolarsi.
In sintesi, quindi, il contratto può dirsi concluso solo se, in via interpretativa, si rileva che la parti abbiano espresso la volontà di vincolarsi giuridicamente e abbiano raggiunto un accordo sufficiente (c.d. contenuto minimo essenziale).
L’indagine volta a stabilire se ed in che momento tra le parti si sia concluso un contratto, o se le dichiarazioni di volontà intercorse abbiano solo il valore di dichiarazione di intenti, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito che si sottrae a sindacato di legittimità ove sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logico – giuridici (Cass. civ. 03/17449; Cass. civ. 04/11152).
Ciò detto, non si esclude che in concreto la minuta possa avere valore probatorio di avvenuto perfezionamento di un negozio. La giurisprudenza ha di fatto distinto la semplice puntuazione da quei documenti che predispongono con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole), in presenza dei quali si è ritenuto che sorga una presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto superabile soltanto con la prova, da parte del contraente che intenda dimostrare la non avvenuta conclusione del rapporto negoziale, dell’insussistenza di una volontà attuale di perfezionare l’accordo (Cass. civ. 02/10276; Cass. civ. 97/7857).
In altri termini nell’ipotesi di semplice minuta sorge la presunzione della non definitività del rapporto, ritenendosi non raggiunto l’accordo su tutti gli elementi del futuro contratto. Nell’ipotesi di puntuazione completa di clausole, invece, vi è una inversione della predetta presunzione, nel senso che si ritiene che le parti abbiano raggiunto l’accordo su tutti gli elementi sia principali che accessori, per cui spetterà alla parte che intenda dimostrare il mancato perfezionamento l’onere di vincere tale presunzione positiva.
Rientrano, pertanto, nella nozione di minuta o puntuazione sia i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi (c.d. puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongono con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo.
Anche le lettere d’intenti sono strumenti che si inseriscono nell’ambito delle problematiche relative alla formazione progressiva del contratto.
Si tratta di dichiarazioni scritte che le parti di comune accordo sottoscrivono e che presentano, al di là del diverso contenuto ed effetto, una funzione comune, cioè quella di scandire quasi temporalmente le varie fasi di una trattativa, implicando che il contratto al quale la trattativa è finalizzata non si è ancora concluso.
La lettera d’intenti va pertanto qualificata, al pari della minuta o puntuazione, come mero atto precontrattuale, qualora, dall’accertamento della volontà delle parti, rilevi che tale intesa sia stata sottoscritta al solo fine di manifestare o formalizzare l’intento di trattare o di puntualizzare i termini della trattativa.
In conclusione, nonostante il proliferare di tutti questi tipi di intese, la nostra giurisprudenza, a differenza dei Paesi di Common law, quasi unanimemente ritiene che finché le parti non abbiano raggiunto l’accordo su tutti i punti oggetto del contratto e non abbiano espresso un attuale volontà di vincolarsi un vero vincolo negoziale non può dirsi esistente, con la conseguenza che si verserà sempre nell’ambito della responsabilità precontrattuale, rendendo in tal modo sempre più marcato il confine tra contratto e “quasi contratto”.
(Fonte Altalex - Nota di Arcangelo G. Annunziata)
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Roppo V., Il contratto, Giuffré Editore, Milano – 2001, pp. 137 e ss.
G.B. FERRI, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale per relationem, in Saggi di diritto civile, Rimini, 1994, 292.
Si veda tra le tante Cass. marzo 1994, n. 3158, in Foro it., 1994, I, 2719.
Roppo V., Il contratto, op. cit., p. 140.
Ilaria Gemelli, Intese precontrattuali e contratti preliminari, in Giur. merito 1999, 6, 1130. << In Common Law, per esempio, quando i giudici si trovano di fronte ad una lettera d’intenti, si preoccupano di verificare se questa abbia dato luogo a “ special relationship”, ad un affidamento alla conclusione del contratto meritevole di tutela e, in caso positivo – prescindendo quindi dalla valutazione di elementi formali, quali la presenza o meno di un accordo su tutti gli elementi – arrivano a risarcire l’intero danno positivo>>.
M. Dogliotti, A. Figone e D. Morello Di Giovanni, Giurisprudenza del contratto, I, Milano, 1998, 68 ss.