Il Comune non può erogare gratuitamente il servizio di mensa e di trasporto scolastico
Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione 14.9.2011 n. 80 - Dario Immordino
I servizi di mensa e di trasporto scolastico rientrano tra le prestazioni in relazione alle quali gli enti locali hanno l’obbligo di richiedere agli utenti la contribuzione, anche a carattere non generalizzata.
Ciò perché ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le mense, comprese quelle ad uso scolastico, costituiscono servizi a domanda individuale, vale a dire attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e non dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.
In tal senso l'art. 3, D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51 ha fatto carico agli enti locali di istituire tariffe e contributi da destinare alla copertura degli oneri dei servizi a domanda individuale sino ad allora erogati a titolo gratuito e di quelli di nuova istituzione, nonché di rivedere l’importo della contribuzione richiesta ai beneficiari delle attività al fine di garantire la percentuale prescritta di finanziamento.
Fanno eccezione i servizi gratuiti per legge, i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, di diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico “
Dal delineato quadro normativo emerge chiaramente la volontà del Legislatore di escludere la gratuità della prestazione dei servizi a domanda individuale fatte salve le tipologie di esenzione espressamente previste dalla legge; sicché agli Enti locali erogatori delle prestazioni è concessa la facoltà di modulare, entro i limiti imposti dal legislatore, la misura della copertura (a mezzo di tariffe e contribuzioni) dei costi, ma non di procedere alla generalizzata erogazione gratuita né di prevedere “tariffe o contribuzioni di importo talmente irrisorio da dover essere considerate nummo uno”.
Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 08/10/2011