mercoled́, 14 ottobre 2026

Guardia di Finanza: esclusa l'indennita' di imbarco dalla base pensionabile

Corte dei conti Toscana, sentenza 1.2.2008 n. 67

 

L' art. 4  legge 23 marzo 1983 n. 78 (innovatrice della legge 5 maggio 1976 n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare) dispose la corresponsione dell' indennità mensile di imbarco (nelle misure previste) per gli ufficiali ed i sottufficiali della Marina, dell' Esercito e dell' Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare.
L' art. 3, comma 18 bis del decreto - legge 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, previde che al personale della Guardia di Finanza competeva, tra l'altro, anche l' indennità di imbarco di cui all' art. 4 della legge 23 marzo 1983 n. 78 , con misure e modalità da fissare con decreto del Presidente della Repubblica.
Quindi intervenne il d.P.R. 11 ottobre 1988 ad oggetto criteri e misure per l' attribuzione al personale della Guardia di Finanza, a mente dell' art. 3, comma 18 bis citato, anche dell' indennità di imbarco.
In specie il menzionato decreto prevedeva all' art. 1 che al personale della Guardia di Finanza competeva “con le stesse modalità stabilite per il personale dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l' indennità di imbarco, nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella allegata Tab. A.”
In tale contesto normativo, osserva l' autorità giudicante,  la base pensionabile cui commisurare il trattamento di quiescenza è determinata dall' art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1992 n. 1073.
Pronunciandosi sulla specifica questione il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. III in data 13 novembre 2001) ha affermato quanto segue.
“Secondo tale disposizione (art. 53 d.P.R. n. 1092/1973), ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza di tale personale (Guardia di Finanza), la base pensionabile, costituita dall' ultimo stipendio o dall' ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili di seguito indicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento per: a)indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall' art. 8 della legge 10 dicembre 1973 n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall' articolo 1 della legge 27 ottobre 1973 n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall' art. 202  del d.P.R. 10 gennaio 1957  n. 3, applicabile al personale militare in base all' art. 3 della legge 8 agosto 1957 n. 751.
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LaPrevidenza.it, 13/02/2008

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