mercoledì, 04 dicembre 2024

Gli obiettivi del governo in materia di occupazione e riforma del lavoro nella manovra del 26 giugno 2013

Maurizio Danza - Arbitro regonale per il pubblico impiego

 

Le novità in materia di occupazione e riforma del lavoro, varate nel decreto legge del 26 giugno 2013, evidenziano l’impegno del governo a realizzare numerosi obiettivi. In primo luogo va rilevato come essi mirino ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa, accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; essi perseguono altresì la finalità di creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l’inattività, favorendo l’alternanza scuola-lavoro. La manovra vuole anche sostenere il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali, incentivando le assunzioni di categorie deboli della società: a tal proposito è previsto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. Il decreto legge interviene inoltre a potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori e migliorare la trasparenza e l’efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento. Gli interventi previsti nel provvedimento rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l’occupazione, specialmente giovanile, ridurre l’inattività ed attenuare il disagio sociale. Il Governo si riserva, altresì, di adottare ulteriori misure quando le istituzioni europee avranno definito le regole per l’utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020, nonché di quelli per la “youth guarantee”. Infine il decreto legge, in ottemperanza alle raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013, nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività, prevede un massiccio intervento finalizzato a sostenere il reddito delle persone fortemente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, area notoriamente caratterizzata da tassi di povertà molto elevati.

 

Quanto agli strumenti adottati nella manovra del Governo essi consistono in primo luogo nella previsione di contributi per i nuovi contratti a tempo indeterminato; a tal proposito il decreto legge prevede lo stanziamento di 794 milioni di euro nel quadriennio 2013-2016 (500 milioni per le regioni del Mezzogiorno, 294 milioni per le restanti), al fine di incentivare l’assunzione di lavoratori-giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni, a condizioni però che sussistano almeno una di queste condizioni:  a)  il giovane non deve aver goduto di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;  b) il lavoratore deve essere privo di un diploma di scuola media superiore o professionale;  c) il giovane-lavoratore deve vivere da solo con una o più persone a carico. L’incentivo a favore del datore di lavoro è pari a un terzo della retribuzione lorda complessiva imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi e non può superare i 650 euro per lavoratore. Se, invece, il datore di lavoro trasforma un contratto in essere da determinato ad “indeterminato” il periodo di incentivazione è di 12 mesi: si prevede dunque che alla trasformazione debba comunque corrispondere un’ulteriore assunzione di lavoratore. Di particolare interesse poi gli interventi di riforma del mercato del lavoro, che consistono in una parziale modifica di taluni istituti della legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), in primis quelli volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. Il provvedimento poi interviene in modo particolare sui contratti a termine e di somministrazione (abrogando il divieto di proroga del contratto “acausale”); sui contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio. Degno di nota a tal riguardo il tentativo di ridefinire la figura contrattuale dell’apprendistato professionalizzante.

 

A tal fine il Governo, al fine di regolamentare in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale la disciplina dell’apprendistato, come risultante dal D.lgs.n.167/2011, ha previsto che entro il 30 settembre 2013 la conferenza Stato-Regioni adotti le linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante: infatti sarà questa la fattispecie contrattuale che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro il 31 dicembre 2015. Nel provvedimento poi si rileva l’intervento volto a rafforzare le tutele per i lavoratori e migliorare la trasparenza. In particolare si prevede che la mancata presentazione di una delle parti, in caso di tentativo di conciliazione, sarà valutata dal giudice nella sua decisione finale; inoltre si estendono anche ai co.co.pro. le norme contro le cosiddette “dimissioni in bianco”; sono introdotti il monitoraggio dei contratti aziendali con deposito obbligatorio presso le direzioni territoriali del lavoro, nonché l’obbligatorietà delle comunicazioni relative all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei contratti  e della loro validità ad ogni  effetto di legge. La manovra reca poi gli incentivi a favore dei  tirocini formativi, con la prevista costituzione “fino al 31 dicembre 2015” di un fondo di 2 milioni di euro annui, istituito presso il Ministero del lavoro, per permettere alle amministrazioni, che non abbiano a tal fine risorse proprie, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi. È stata altresì autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per promuovere l’alternanza tra studio e lavoro e quindi l’attività di tirocinio curriculare per gli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno 2013-2014.....

 

 

Avv. Maurizio Danza


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(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 03/07/2013

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