Gli istituti di credito devono sempre garantire il diritto di accesso ai propri dati personali
Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 23.7.2009
Il Garante per la protezione dei dati personali...
RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione in riferimento alle richieste di accesso a tutti i dati personali riferiti ai predetti conti correnti, formulate, con espresso riferimento alla normativa sulla protezione dei dati personali, in data 5 febbraio 2009;
RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato dalla società interessata ai sensi dell’art. 7 del Codice con le citate istanze del 5 febbraio 2009, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;
RITENUTO pertanto di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi ai citati contratti di conto corrente (n° 1264861, n° 201488 e n° 203936) e non ancora comunicati alla società ricorrente (ivi comprese le informazioni contabili riferite ai medesimi rapporti); ritenuto che va, quindi,
LaPrevidenza.it, 09/09/2009