Cassazione S.U., ordinanza 13.2.08 n. 3399 - Avv. Maurizio Danza
Di particolare importanza in merito alla problematica relativa alla giurisdizione delle controversie individuali del pubblico impiego contrattualizzato, l’ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008 della Cassazione a Sezioni Unite atteso che,in primo luogo essa afferma e ribadisce il principio della immediata proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite,in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (nel caso di specie sollevato dalla convenuta p.a.) e sussistendo un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione. La Suprema Corte nel caso di specie, applicando un principio già enunciato in merito al personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola,( cfr. in tal senso Cass.S.U.n°1203/2000 e n°11404/2003) ha stabilito che le controversie concernenti le graduatorie permanenti sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, atteso che le fattispecie dell’inserimento in graduatoria preordinata al conferimento di posti disponibili , di coloro che sono in possesso di determinati requisiti ,ancorchè derivanti da partecipazione a concorsi, non rientrano tra le procedure concorsuali per l’assunzione di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.
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LaPrevidenza.it, 04/03/2008
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...