Gita scolastica sugli sci, in caso di incidente il Ministero dell'Istruzione risponde a titolo contrattuale
Tribunale di Salerno, sezione I^, sentenza 21.4.2008 - Avv. Valter Marchetti foro di Savona
Pagina 1 - Il fatto ** Pagina 2 - Art. 61, c.2 legge 312/1982 ** Pagina 3 - L'obbligo di vigilare ** Pagina 4 - La Prova mancante
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Il Fatto - Uno studente rimaneva vittima di un infortunio mentre sciava nel corso di una gita scolastica: in particolare, a seguito di una caduta durante una discesa su una pista, il giovane ha riportato la distorsione e la distrazione del ginocchio della gamba sinistra. Quest’ultimo conveniva in giudizio il Ministero dell’Istruzione , Università e Ricerca per sentir dichiarare la responsabilità dello stesso in ordine all’evento de quo e sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed il rimborso delle spese mediche sostenute.
LaPrevidenza.it, 18/01/2009