Ministero della Giustizia, Decreto 23.2.2009
Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare, per i reclami avverso le deliberazioni di archiviazione o di proscioglimento di cui al terzo comma dell’art. 40, il Consiglio nazionale, su ricorso del pubblico ministero o dell’esponente, puo’ riformare il provvedimento del Consiglio regionale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori – ed erogare una delle sanzioni di cui all’art. 51 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Nei casi in cui il Consiglio regionale abbia sanzionato il comportamento del giornalista, il Consiglio nazionale puo’ erogare una sanzione piu’ grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal pubblico ministero competente; se il ricorso e’ proposto solo dall’interessato vale il divieto della reformatio in peius delle sanzioni di primo grado.
LaPrevidenza.it, 12/03/2009
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