Cassazione , SS.UU civili, Sentenza 17.1.2007, n. 879
La restituzione dei contributi inutilizzabili ha carattere eccezionale nel nostro ordinamento, come sottolineato dalla Corte Costituzionale con le pronunzia n. 404/2000 e 438/2005. Ed infatti - nonostante la eventualit� (cui recentemente si � tentato di ovviare con l'introduzione del diritto alla totalizzazione) che un soggetto, in forza delle diverse attivit� svolte, si possa trovare, alla fine della vita lavorativa, in possesso di vari spezzoni contributivi sostanzialmente inutilizzabili perch� non cumulabili tra loro e quindi inidonei al perfezionamento del diritto a pensione presso gli enti cui � stato iscritto - nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria vige il principio dell'acquisizione, alla gestione previdenziale di appartenenza, dei contributi debitamente versati, nonostante che gli stessi non siano utili per l'insorgenza di alcun trattamento pensionistico, in forza del principio solidaristico che rappresenta l'impronta caratteristica della previdenza obbligatoria generale, e della tendenziale negazione della corrispettivit� tra contributi e prestazioni. Ed infatti l'unica disposizione di legge che prevede la restituzione dei contributi � il D.P.R. 26 aprile1957, n. 818, art. 8, che la circoscrive per� ai contributi indebitamente versati, mentre i contributi di cui si discute erano invece dovuti a causa dell'espletamento dell'attivit� di lavoro autonomo che espressamente ne imponeva il pagamento.
LaPrevidenza.it, 23/08/2007
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...