Articolo del Dott. Luigi Risolo
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 4 Dicembre 2008 avente ad oggetto “Videosorveglianza: vietata negli spogliatoi di poliambulatorio”, ha imposto la rimozione dell’impianto di videosorveglianza con conseguente cancellazione delle immagini registrate, in quanto ciò rappresenta un’interferenza eccessiva ed ingiustificata al diritto di riservatezza dei cittadini-utenti, configurandosi, peraltro, giusta lesione del diritto alla privacy nonché della dignità personale.
Tale provvedimento è stato adottato andando oltre le giustificazioni addotte del soggetto destinatario del divieto, il quale motivava la presenza delle telecamere negli spogliatoi al fine unico di porre tutela ai beni dei clienti, lasciati, per l’appunto, negli spogliatoi, e verso i quali, nel passato, si erano verificati episodi di furti. L’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali ha adottato il provvedimento di divieto in questione, sulla scorta di un percorso logico-normativo il quale costituisce elemento fondante e giustificativo nello stesso tempo. Il primo riferimento utile è quello relativo al Provvedimento Generale sulla Video Sorveglianza del 29 Aprile 2004, nel quale si considerano, nello specifico, i principi di “Liceità”, “Necessità”, “Proporzionalità” e “Finalità”. I sistemi di videosorveglianza e la relativa installazione di apparecchi audiovisivi da parte di soggetti pubblici e privati, devono rispondere ai presupposti di liceità ovvero non devono ledere ingiustificatamente la sfera privata, la dignità e quant’altro oggetto di tutela personale dell’individuo.
Un sistema di videosorveglianza deve essere necessario, ovvero vi deve essere un valido motivo tale da giustificare l’introduzione di un vincolo o una limitazione ( o condizionamento ) per il cittadino-utente. Un sistema di videosorveglianza può essere adottato solo come rimedio ultimo, qualora, cioè, non ve ne siano altri idoeni (e meno invadenti ) che possano consentire il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Un sistema di video sorveglianza, intanto, è una prerogativa fondamentale per gli organi statali di pubblica sicurezza, diversamente, gli altri soggetti corrono il rischio di incappare al perseguimento di finalità illegittime. Pertanto l’uso di sistemi di videosorveglianza e la relativa installazione di apparecchi audiovisivi negli spogliatoi di una struttura sanitaria privata ( poliambulatorio ) costituisce lesione alla sfera privata nonché alla dignità del cittadino-utente, benché essi sia siano stati giustificati al fine di prevenire furti o sottrazioni indebite di oggetti vari. L’utilizzo di tali strumenti può essere ammesso solo e nel caso in cui si rispettino i principi di “Liceità”, “Necessità”, “Proporzionalità” e “Finalità” ( sanciti nel “Provvedimento Generale sulla Video Sorveglianza del 29 Aprile 2004” ).
LaPrevidenza.it, 31/03/2009
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