Inps, Messaggio 17.10.2007 n. 25235
n base alle disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30/9/1922, n. 1290, ai dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato che siano mutilati od invalidi di guerra è concesso un incremento stipendiale pari al 2,50% per infermità ascrivibile alle prime sei categorie, o all'1,25% per infermità ascrivibile alle ultime due categorie di cui alla Tabella A annessa al D.P.R. n. 834/1981.
LaPrevidenza.it, 25/10/2007
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