Avv. Dario Immordino
La previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale sono fissate direttamente dalla legislazione statale, salva la possibilità di modifica attraverso convergenti manifestazioni di volontà da parte dei soggetti del ciclo produttivo e distributivo.
In un simile contesto la previsione da parte del legislatore regionale di disposizioni che disciplinano e limitano la capacità dei predetti soggetti di modificare pattiziamente le quote di loro spettanza, incide illegittimamente sull'autonomia negoziale dei privati, di cui all'art. 1322 cod. civ., invadendo....
LaPrevidenza.it, 24/04/2011
3497880035
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